Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza del DATEC sulle garanzie di origine di combustibili e carburanti
(cfr. revisione dell’ordinanza sull’energia, art. 80a AP-OEn) è indicata sul certificato. Alla garanzia di origine è possibile inoltre allegare eventuali documenti che comprovino, ad esempio, il rispetto dei criteri di sostenibilità.
Cpv. 2: spetta all’organo di esecuzione stabilire i dettagli tecnici.
Art. 2 Validità
Cpv. 1: l’annullamento delle garanzie di origine deve coincidere il più possibile con il momento in cui i combustibili o carburanti in questione vengono consumati fisicamente. In genere, il combustibile o carburante a cui si riferisce la garanzia di origine viene consumato entro meno di dodici mesi dalla sua importazione o produzione. La validità limitata nel tempo impedisce la formazione di scorte virtuali e incentiva a trasferire le garanzie di origine insieme al flusso fisico del prodotto lungo la catena commerciale e di fornitura. La durata definita di dodici mesi coincide con quanto previsto dalla RED II per le garanzie di origine (art. 19 paragrafo 3 della RED II). Una garanzia di origine non più valida decade automaticamente e non può più essere annullata, trasferita o addotta come prova dell’utilizzo di combustibili e carburanti.
Cpv. 2: il possessore di una garanzia di origine può addurla quale prova dell’utilizzo di combustibili e carburanti nei confronti di uno o più strumenti vincolanti o volontari previsti dalla politica energetica o climatica (purché i diversi strumenti siano compatibili). Attribuendo una garanzia di origine a uno strumento di politica climatica o energetica, se ne rivendica praticamente il plusvalore ecologico. L’attribuzione può avvenire in momenti diversi a seconda dello strumento. I criteri in base a cui definire le garanzie di origine da utilizzare, con relative tempistiche, in funzione dello strumento (ad es. obbligo di compensazione degli importatori di carburanti, CORSIA8 o obbligo di riduzione dell’industria) e la modalità con cui documentare tale processo sono disciplinati, per ciascuno strumento specifico, nelle rispettive basi giuridiche pertinenti. Attribuzioni a strumenti e finalità di annullamento (cfr. art. 4c AP-OEn) incompatibili tra loro (come attribuzione a uno strumento svizzero e annullamento per finalità di esportazione) vengono tecnicamente impedite. Al fine di prevenire eventuali abusi, una volta che la garanzia di origine è stata attribuita non è più possibile variare l’attribuzione, salvo in caso di eliminazione di errori da parte dell’organo di esecuzione. La garanzia di origine può essere attribuita entro al massimo diciotto mesi dalla fine del periodo di produzione o importazione determinante, salvo in caso di leggi speciali che prevedano termini di maggiore durata. Questo criterio è conforme allo standard internazionale stabilito per le garanzie di origine. I termini di maggiore durata concessi a determinati strumenti specifici servono a garantire la necessaria flessibilità ai fini della loro esecuzione.
Art. 3 Obblighi dei proprietari delle garanzie di origine
Cpv. 1: le garanzie di origine devono tracciare il flusso di proprietà del prodotto fisico e quindi, a grandi linee, anche il flusso fisico del prodotto. Ecco perché, in caso di vendita di combustibili o carburanti, vanno consegnate anche le rispettive garanzie di origine. Il numero di garanzie di origine fornite deve corrispondere alla quantità di energia pattuita tra parte venditrice e acquirente. Non è consentito effettuare una pura compravendita di certificati senza vendere un dato quantitativo di energia. Nel caso della compravendita di biogas sulla rete del gas, ciò significa che non è possibile vendere biogas senza che vi sia un’effettiva vendita di gas (mix gas naturale-biogas). La quota di biogas venduto può tuttavia risultare più elevata rispetto alla quota effettiva presente nel mix. Lo stesso principio vale anche in caso di compravendita di idrogeno sulla rete del gas: in altre parole, se l’idrogeno viene immesso nella rete svizzera del gas e viene venduta una miscela di gas, mediante garanzie di origine è possibile rivendicare una quantità di idrogeno che va oltre la quota fisicamente prelevata dalla rete da parte dell’acquirente.
8 CORSIA: il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation impone sostanzialmente agli operatori di aeromobili, le cui emissioni annuali correlate a voli internazionali superano le 10 000 t di CO2, di raccogliere i dati sulle proprie emissioni di CO2 e di redigere un rapporto a tale riguardo. Dal 2021, o non appena le emissioni globali del settore dell’aviazione superano il livello di emissioni del 2019, le compagnie aeree devono compensare parte delle loro emissioni di CO2 tramite l’acquisto e la neutralizzazione di unità di emissioni di CO2. Dal 1°gennaio 2024 sarà obbligatorio compensare le emissioni che superano l’85 per cento del livello di emissioni del 2019.