Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
solo dall’impianto di stoccaggio, non è necessario installare su tale impianto un contatore supplementare;
nel caso di un impianto di stoccaggio mobile (un veicolo elettrico con possibilità di ricarica bidirezionale), la ricarica e lo scarico dell’impianto di stoccaggio possono avvenire in luoghi diversi. Nell’ottica di una soluzione pragmatica, per il momento ai fini del rimborso si tiene conto dell’intero quantitativo di energia prelevata dall’impianto di stoccaggio e reimmessa, indipendentemente dal prelievo effettivo dalla rete.
In una situazione con produzione (ad es. con un impianto fotovoltaico sul tetto):
nei casi in cui è installato un impianto di stoccaggio stazionario e allo stesso punto di raccordo domestico viene anche prodotta energia, è necessario installare sull’impianto un contatore supplementare. Negli impianti di stoccaggio stazionari il prelievo di energia elettrica e la relativa reimmissione avvengono sempre nello stesso punto (punto di raccordo alla rete) e quindi presso lo stesso gestore di rete e lo stesso gruppo di bilancio. Di conseguenza è possibile procedere con maggiore precisione. Il rimborso avviene mediante un confronto delle serie temporali 1) prelievo minimo dalla rete nel punto di allacciamento alla rete e stoccaggio per 15 minuti ciascuno 2) prelievo minimo e reimmissione in rete per 15 minuti ciascuno 3) il minimo per periodo di conteggio di 1 e 2. Può essere rimborsata al massimo soltanto la quantità di elettricità caricata in precedenza dalla rete. Attraverso un cosiddetto conto di stoccaggio, il gestore della rete di distribuzione garantisce che non sia rimborsabile più di quanto pagato per l’utilizzazione della rete nello stesso periodo di conteggio;
anche nei casi di impianti di stoccaggio mobili (un veicolo elettrico con possibilità di ricarica bidirezionale) e in cui viene anche prodotta energia aggiuntiva allo stesso punto di raccordo domestico, è necessario installare un contatore supplementare per misurare l’energia generata dall’impianto di stoccaggio. Nell’ottica di una soluzione pragmatica, per il momento ai fini del rimborso si tiene conto dell’intero quantitativo di energia prelevata dall’impianto di stoccaggio e reimmessa, indipendentemente dal prelievo effettivo dalla rete.
L’ordinanza disciplina inoltre l’importo del rimborso, la sua composizione e il metodo di calcolo. I corrispettivi per l’utilizzazione della rete si basano sui costi computabili secondo l’articolo 15 LAEl. La componente tariffaria di lavoro determinante per il corrispettivo risulta dalla tariffa media nel punto di allacciamento alla rete (ad es. media della tariffa alta e bassa). In caso di tariffe che variano a seconda della fascia oraria (ad es. tariffa alta e bassa), si tiene conto della durata della tariffa. Se per esempio la tariffa alta vale per 14 ore e la tariffa bassa per 10 ore, si ottiene la tariffa media = (14 * tariffa alta + 10 * tariffa bassa) / 24. Ai fini del rimborso si considerano tutte le componenti tariffarie determinanti relative alla quantità di energia, quindi anche la tariffa per le prestazioni di servizio relative al sistema (tariffa PSRS), il supplemento rete e i costi della riserva di energia elettrica. L’importo del rimborso relativo a questi elementi è proporzionale alla quantità di elettricità reimmessa. Il rimborso dei tributi locali rimane di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Secondo la prassi attuale, le centrali di pompaggio sono esentate dal pagamento di questi costi; in questo settore sarebbe opportuno mantenere una prassi uniforme. La tariffa media per il rimborso risulta dalla media annua (senza ponderazione della quantità) della tariffa per l’utilizzazione della rete del gruppo di consumatori del gestore della rete di distribuzione nel luogo della reimmissione in rete (punto di allacciamento alla rete). Questa tariffa dovrebbe essere pubblicata nell’ambito del calcolo tariffario insieme a tutte le altre tariffe per l’utilizzazione della rete e trova applicazione nei diversi casi, per esempio impianti di stoccaggio stazionari e mobili, con o senza produzione. Il rimborso è limitato alla componente tariffaria di lavoro, poiché la componente di potenza serve per la rimunerazione della capacità di allacciamento. Poiché in caso di reimmissione questa capacità non viene a mancare, non è opportuno alcun rimborso. Lo stesso vale per i prezzi di base che coprono i costi strutturali di rete; anche questi non sono rimborsabili. Nel caso di tariffe dinamiche, occorre stabilire una tariffa media annua prevista.
Esempio di calcolo del rimborso