Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
Ulteriori precisazioni
Secondo l’articolo 6 capoversi 2 e 6 in combinato disposto con l’articolo 13 capoverso 1 LAEl, in linea di principio i consumatori finali fissi possono acquistare elettricità soltanto dal proprio gestore della rete di distribuzione. In generale, la LAEl non impone restrizioni alla vendita della propria produzione (anche quella proveniente dagli impianti di stoccaggio), a condizione che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 6 LAEl riguardanti la libera scelta del fornitore.
L’obbligo di ritiro e di rimunerazione non si applica all’elettricità proveniente dagli impianti di stoccaggio. Secondo l’articolo 15 LEne, l’obbligo di ritiro e di rimunerazione vale solo per i produttori; pertanto il presente articolo non riguarda gli impianti di stoccaggio. Tuttavia, un impianto di stoccaggio ha in ogni caso il diritto di reimmettere in rete l’elettricità accumulata, ma per farlo deve trovare un acquirente per l’energia. Il titolare di un impianto di stoccaggio può concludere accordi con un gestore della rete di distribuzione o un terzo attraverso la regolamentazione della flessibilità (art. 17c cpv. 2 LAEl). Tuttavia, per potervi accedere, il gestore della rete di distribuzione deve operare all’interno del proprio comprensorio e utilizzare la flessibilità al servizio della rete ai sensi dell’articolo 19a capoverso 1 OAEl. In determinate circostanze, gli spettano utilizzi garantiti che non implicano un accordo con il titolare dell’impianto di stoccaggio (art. 17c cpv. 4 LAEl).
Trasformazione dell’energia elettrica e riconversione in elettricità
Ai fini del calcolo dell’importo del rimborso è determinante la quantità di elettricità reimmessa nella rete dopo la riconversione in elettricità di cui all’articolo 14a capoverso 4 lettera b LAEl. Le garanzie di origine (GO) rilasciate nel registro Pronovo per la quantità di elettricità reimmessa in rete (ad es. elettricità prodotta a partire dall’idrogeno) servono a comprovare la quantità di elettricità rilevante ai fini del rimborso. Le GO rilasciate corrispondono alla quantità di elettricità immessa; per la quantità di elettricità prelevata devono essere annullate le corrispondenti GO.
Per conoscere la quantità di elettricità prelevata dalla rete per la trasformazione, l’impianto di trasformazione deve essere dotato di un contatore. Su tale base possono essere acquistate GO per il quantitativo di elettricità prelevato dalla rete. Per esempio, nella produzione di idrogeno, le GO dell’elettricità vengono convertite in GO dell’idrogeno (a causa delle perdite di trasformazione non tutte le prime sono convertite nelle seconde). Questo processo vale anche per i gas o i combustibili sintetici. Con la riconversione in elettricità vengono emesse nuove GO dell’energia elettrica (trasformata).
A causa del differimento temporale, le GO sono emesse una volta al mese. Il rimborso dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete si basa sulle informazioni dello strumento di misurazione (dell’elettricità) intelligente. Questo rimborso si basa su una tariffa media, che è determinata attraverso il seguente procedimento: la somma della componente tariffaria relativa all’energia (importo della componente tariffaria di lavoro) per un periodo di fatturazione divisa per la quantità di elettricità trasformata (kWh). La tariffa per l’utilizzazione della rete applicata per la rimunerazione del quantitativo di elettricità reimmessa non può essere superiore alla tariffa per l’utilizzazione della rete pagata al momento del prelievo.
Impianti pilota e di dimostrazione
Nel caso degli impianti pilota e di dimostrazione (impianti P+D), per ottenere un rimborso non vi è alcun obbligo di riconversione in elettricità. In linea di principio, beneficiano di un rimborso gli impianti che si trovano in fase di ammissione al mercato oppure introduzione o diffusione sul mercato e che presentano caratteristiche tecniche o operative innovative. Nell’ambito della consultazione possono essere avanzate proposte per adeguare questi criteri in modo ancora più specifico al tipo di applicazione prevista.