Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

2.9 Esenzione dal versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete e rimborso

Necessità di disciplinamento

L’ordinanza precisa da un lato le norme sull’esenzione dal versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Ciò riguarda le centrali elettriche in caso di fabbisogno proprio, l’esercizio di pompe nelle centrali di pompaggio e gli impianti di stoccaggio senza consumo finale.

Dall’altro, l’ordinanza contiene disposizioni esecutive per il rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete. La legge distingue tre categorie (art. 14a cpv. 4 lett. a-c LAEl): (i) impianti di stoccaggio con consumo finale, (ii) impianti di trasformazione e (iii) impianti pilota e di dimostrazione.

Per quanto riguarda le prime due categorie di impianti di stoccaggio, il rimborso è limitato alla quantità di energia elettrica reimmessa dopo il prelievo dalla rete e dopo lo stoccaggio (e la trasformazione). Deve essere dimostrata la necessità di reimmetterla in rete. Le perdite di energia dovute allo stoccaggio e alla trasformazione non sono rimborsate.

Al fine di individuare una soluzione praticabile per il rimborso ai gestori di impianti di stoccaggio con consumo finale (art. 14a cv. 4 lett. a), l’UFE ha costituito un gruppo di lavoro con i rappresentanti del settore (composto dai membri di Swiss eMobility, di aeesuisse e dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere [AES]). Data la complessità dell’attuazione di questo articolo, il gruppo di lavoro ha raggiunto un accordo su una proposta pragmatica.

La situazione giuridica di partenza è complicata da una possibile modifica dell’articolo 14a LAEl nel quadro del cosiddetto «atto sull’accelerazione» Messaggio del Consiglio federale del 21 giugno 2023, FF 2023 1602). La seguente proposta si basa esclusivamente sulla base legale costituita dalla legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. A seconda dell’evoluzione della base legale nel quadro del suddetto atto sull’accelerazione, il Consiglio federale adeguerà la soluzione relativa al rimborso contenuta nell’ordinanza.

Gli articoli 18c–18g contengono i punti principali per l’attuazione della soluzione di rimborso individuata. Gli ulteriori elementi di attuazione del compromesso sono illustrati nei commenti seguenti. Il gruppo di lavoro proseguirà la propria attività per individuare una soluzione attuativa orientata a lungo termine sotto il profilo tecnologico. Per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo dell’ordinanza, il Consiglio federale terrà conto dell’operato del gruppo di lavoro e dei riscontri emersi dalla consultazione.

Attuazione del rimborso

La disposizione di legge comprende una serie di fattispecie che devono essere disciplinate dall’ordinanza. Ci si trova di fronte a un impianto di stoccaggio con consumo finale se, ad esempio, in una casa è installata una batteria stazionaria. Tuttavia, un impianto di stoccaggio con consumo finale comprende anche tutte le installazioni di stazioni di ricarica bidirezionali e quindi indirettamente anche i veicoli elettrici (che diventano quasi degli impianti di stoccaggio mobili). Il rispettivo impianto può inoltre essere collegato a un impianto di produzione (per es. un impianto solare).

In funzione delle diverse destinazioni d’uso dell’impianto di stoccaggio con consumo finale, la normativa proposta prevede inoltre la distinzione tra situazioni con e senza produzione. Inoltre, la normativa opera una distinzione tra i casi di stoccaggio stazionario e quelli di stoccaggio mobile, descritta di seguito.

In una situazione senza produzione (ad es. senza impianti fotovoltaici sul tetto):

 per le situazioni in cui è presente un impianto di stoccaggio stazionario e non vi è alcuna fonte di autoproduzione (ad es. un impianto solare) collegata allo stesso punto di raccordo domestico, il rimborso è calcolato sulla base dell’energia immessa in rete. Poiché l’energia può provenire