Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

In tutta la Svizzera sarà riconosciuto il rimborso agli impianti fino al raggiungimento del tetto massimo di 200 MW. A tal fine l’UFE redige un elenco che consente di verificare se tale limite è stato raggiunto. L’UFE verifica che i criteri siano soddisfatti e inserisce l’impianto corrispondente nell’elenco dei 200 MW. Il rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete è effettuato dal gestore di rete. L’energia elettrica utilizzata deve essere rinnovabile; ciò significa che per la quantità di elettricità prelevata devono essere annullate le corrispondenti garanzie di origine da fonti rinnovabili. L’impianto deve essere allacciato alla rete elettrica svizzera. Per poter beneficiare del rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete, l’impianto per la trasformazione dell’elettricità in idrogeno o in gas, combustibili o carburanti sintetici deve entrare in funzione al più tardi il 31 dicembre 2034. Il rimborso viene effettuato a partire dalla prima immissione e dura fino alla cessazione dell’esercizio dell’impianto, tuttavia per un massimo di 20 anni. I quantitativi di elettricità prelevati dalla rete devono essere dimostrati mediante contatori. Il diritto al rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete può essere esercitato solo per i prelievi di elettricità effettuati dopo l’entrata in vigore della disposizione d’ordinanza. In caso di prelievo dalla rete elettrica prima di tale data non sussiste alcun diritto al rimborso.

3. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Fatte salve le indicazioni che seguono, la revisione dell’ordinanza non ha ripercussioni di rilievo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3.1 Flessibilità

Le modifiche previste per la gestione della flessibilità non hanno ripercussioni finanziarie per la Confederazione, sull’effettivo del personale o di altro genere. Poiché la maggior parte dei gestori delle reti di distribuzione svizzeri è di proprietà di enti pubblici cantonali e comunali, le presenti modifiche generano alcune ripercussioni per quei Cantoni e Comuni che detengono partecipazioni in uno o più gestori di rete.

3.2 Piattaforma dei dati

Oltre alle risorse di personale che già la legge comporta, la Confederazione non deve sostenere altre spese. Allo stesso modo, non si generano spese per Cantoni e Comuni. Grazie ai moderni processi per lo scambio dei dati, a un accesso digitale moderno e unitario ai dati dei consumatori finali e di terzi nonché la messa a disposizione di determinati dati aggregati, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono ottenere notevoli vantaggi. La redazione di statistiche e valutazioni potrà essere supportata e semplificata ai rispettivi livelli. I compiti di monitoraggio, attualmente svolti in modo indipendente ai diversi livelli statali, potranno essere ottimizzati grazie a prodotti di dati standardizzati e di alta qualità. A medio termine si può quindi prevedere un aumento dell’efficienza nell’adempimento dei compiti statali.

3.3 Esenzione dal versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete e rimborso

Le modifiche previste per la nuova regolamentazione dello stoccaggio non hanno ripercussioni finanziarie per la Confederazione, sull’effettivo del personale o di altro genere. L’attuazione di questo articolo comporta un certo onere supplementare per i gestori delle reti di distribuzione, il che può generare effetti indiretti per i Cantoni e i Comuni che sono proprietari di queste imprese.