Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

rete (lett. b), descritte all’articolo 18 capoverso 4 lettera b. La lettera c, in combinato disposto con il capoverso 3, consente anche una forma semplificata di tariffe per l’utilizzazione della rete dinamizzate con tariffe di potenza variabili nel tempo, stabilite in anticipo per un anno tariffario in base al carico massimo. Al momento del loro utilizzo deve essere contemporaneamente fissata una componente di lavoro non degressiva pari ad almeno il 50 per cento.

Il capoverso 4 concretizza in ambito tariffario il principio di causalità (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEl), ossia che i consumatori finali con consumo proprio e i raggruppamenti ai fini del consumo proprio, appartenenti al gruppo dei clienti di base, non devono risultare svantaggiati nella tariffazione considerata nel suo complesso all’interno del gruppo di clienti di base. Questa precisazione serve in un certo senso a correggere le maggiori libertà tariffarie introdotte dalla presente revisione dell’OAEl. Determinante è la struttura delle singole componenti tariffarie, ossia quelle legate al lavoro, alla potenza e di base, e una struttura tariffaria eventualmente dinamica.

Capoverso 5: per i consumatori finali non ancora dotati di sistemi di misurazione intelligenti (cpv. 1 lett. b) rimane invariata l’attuale disposizione tariffaria (componente di lavoro pari ad almeno il 70%). A questo gruppo di clienti non è possibile applicare tariffe dinamiche per l’utilizzazione della rete.

Al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 18a, i gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a rispettare soltanto i principi tariffari previsti per legge (art. 14 cpv. 3 LAEl) e le disposizioni generali d’esecuzione dell’articolo 18. Ciò vale in particolare per tutti i livelli di rete superiori (oltre il livello di rete

7) e per tutti i consumatori finali con un consumo annuo pari o superiore a 50 MWh.

Art. 18c Esenzione dall’obbligo di versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete

Determinati prelievi di energia elettrica da parte di centrali elettriche (tra cui le centrali di pompaggio) e dalla rete di trazione ferroviaria erano già esonerati dal pagamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete in base alla precedente normativa. Finora l’esenzione è stata stabilita escludendo gli attori dalla definizione di consumatore finale; con la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili questa eccezione decade e anche gli attori sono considerati consumatori finali. In linea di principio i consumatori finali pagano un corrispettivo per l’utilizzazione della rete (art. 14 cpv. 2 LAEl) e di norma sono gravati da ulteriori costi, come ad esempio il supplemento rete per la promozione delle energie rinnovabili. Tuttavia, con la nuova normativa il legislatore non ha voluto introdurre nuovi oneri per gli impianti finora esentati; lo scopo dell’articolo 14a LAEl è un’«esenzione». In tal senso, l’ordinanza chiarisce che tali elementi continuano a non essere dovuti qualora esista un’esenzione dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Gli impianti di stoccaggio senza consumo finale, che ora sono esentati dal versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete, sono trattati in modo analogo.

Art. 18d Rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete

Capoverso 1: analogamente all’esenzione dal versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete di cui all’articolo 18c, anche nel caso del rimborso di tale corrispettivo non sono dovute le componenti tariffarie supplementari. Tali importi devono essere rimborsati proporzionalmente alla quantità di elettricità immessa in rete. Esempi di calcolo per determinare l’importo del rimborso sono riportati nella parte generale del rapporto esplicativo.

Capoverso 2: il diritto al rimborso è limitato alla componente tariffaria di lavoro del corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Per il prezzo della potenza, che serve alla rimunerazione della capacità di allacciamento, non è indicato alcun rimborso. Anche i prezzi di base, che coprono i costi strutturali, non vengono rimborsati. Le tariffe dinamiche che si riferiscono all’energia o alle potenze orarie sono trattate analogamente alla componente tariffaria di lavoro.

Capoverso 3: l’importo del rimborso è riconosciuto nell’ambito del conteggio regolare sotto forma di riduzione dei costi per i corrispettivi.