Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

Art. 18g Direttive per il rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete

Capoversi 1 e 2: i gestori di rete elaborano direttive insieme alle cerchie interessate. Si tratta in particolare dei rappresentanti dei gestori degli impianti di stoccaggio e degli impianti di trasformazione (Swiss eMobility, aeesuisse). Inoltre, ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4, i gestori di rete consultano i rappresentanti dei consumatori finali e dei produttori. Dal punto di vista organizzativo, la direttiva dovrà prevedere in particolare i dettagli del processo di attuazione, ad esempio la notifica da parte dei gestori degli impianti ai fini del rimborso (modulo), le disposizioni del gestore di rete per registrare i quantitativi di energia elettrica corrispondenti (eventuale installazione di un sistema di misurazione) e, se del caso, i criteri formali per le modalità di fatturazione.

Art. 19 Studi comparativi di efficienza, verifica delle tariffe per l’utilizzazione della rete e per

l’elettricità o di singole componenti di costo

Cpv. 1

La ElCom può ancora effettuare confronti di efficienza ai fini della verifica delle tariffe e dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete nonché delle tariffe dell’energia elettrica. A tal fine può utilizzare i costi di gestori di rete comparabili. Tuttavia, per quanto riguarda i costi di utilizzazione della rete, la ElCom può ora limitarsi anche a singole componenti di costo di una rete efficiente, di una fornitura efficiente di energia ai consumatori finali nel servizio universale o di misurazioni efficienti nel servizio universale.

Al fine di garantire l’adeguatezza di eventuali raffronti statistico-econometrici dell’efficienza complessiva dei costi di rete, è opportuno coinvolgere le parti interessate per meglio cogliere le rispettive specificità. La decisione finale sul loro utilizzo spetta alla ElCom.

Cpv. 2

Il confronto deve essere effettuato sulla base di criteri appropriati. Ciò significa, tra l’altro, prendere in considerazione le differenze non riconducibili a un esercizio efficiente, per esempio strutture di rete notevolmente diverse, livelli qualitativi diversi o diversi gradi di ammortamento degli impianti. A differenza dell’attuale articolo 19 capoverso 1, non è più richiesto di fare riferimento a valori comparabili internazionali per il confronto dell’efficienza, poiché il sistema di regolazione svizzero si differenzia dagli altri sistemi di regolazione. In questo modo aumenta l’applicabilità di questa norma.

Cpv. 3

Nelle verifiche dei costi la ElCom tiene conto dei risultati della regolazione Sunshine (art. 22a LAEl e art. 26d OAEl), che forniscono un primo indizio per eventuali correzioni.

Cpv. 4

Gli articoli 4f e 18b sulle differenze di copertura rendono obsoleto il precedente articolo 19 capoverso

2. Le correzioni di un utile ingiustificato derivante da tariffe eccessive per l’utilizzazione della rete, dell’elettricità o di misurazione vengono apportate tramite le differenze di copertura. In tal modo, i costi risultanti eccessivi dal confronto sono compensati da una riduzione delle tariffe in questione, compensazione che deve avvenire entro un anno tariffario.

Art. 19a Flessibilità al servizio della rete e flessibilità esistente

Soltanto in caso di utilizzo della flessibilità al servizio della rete il gestore di una rete di distribuzione può ricorrere alla flessibilità di un titolare. In questo contesto, i gestori delle reti di distribuzione possono esigere di ricorrere agli utilizzi della nuova flessibilità (art. 17c cpv. 2 LAEl in combinato disposto con l’art. 19b OAEl), della flessibilità esistente (art. 17c cpv. 2 e 3 LAEl in combinato disposto con l’art. 19c OAEl) e, in determinate situazioni, agli utilizzi garantiti della flessibilità (art. 17c cpv. 4 e 5 LAEl in combinato disposto con l’art. 19d OAEl).

Per avere accesso alla flessibilità, il gestore della rete di distribuzione deve essere in grado di giustificare un intervento volto a mitigare situazioni di rete sensibili a livello locale, cioè a livello della propria rete di distribuzione (rispetto, ad esempio, alla rete di trasporto), e a evitare, ridurre o differire un ampliamento