Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
della rete non efficiente sotto il profilo economico. La messa fuori servizio o la riduzione della potenza di impianti di produzione decentralizzati al fine di evitare picchi di immissione elevati, l’utilizzo di dispositivi di stoccaggio al servizio della rete o il riporto controllato dei consumi da parte del gestore della rete di distribuzione (load shifting) ne sono un esempio. L’utilizzo della flessibilità finalizzato all’ottimizzazione della distribuzione di energia non viene invece considerato al servizio della rete.
Cpv. 2
L’articolo 17c capoverso 3 LAEl prevede un sistema specifico di opt-out per le cosiddette flessibilità «esistenti». Tale prerogativa consente al gestore della rete di distribuzione di gestire la flessibilità già esistente prima dell’entrata in vigore della legge e mantenere i risultati di pianificazione esistenti nel quadro della flessibilità. La flessibilità è considerata esistente se, al 1° gennaio 2025, il gestore della rete di distribuzione ha installato un sistema di controllo e di regolazione intelligente presso un titolare della flessibilità al fine di utilizzare la sua flessibilità. Tale sistema comprende anche gli invertitori. Tuttavia, non è necessario che il gestore di rete abbia effettivamente utilizzato la flessibilità del titolare per poterla qualificare come esistente.
Art. 19b Ricorso agli utilizzi della nuova flessibilità
Cpv. 1
L’utilizzo della nuova flessibilità implica un nuovo rapporto tra il gestore della rete di distribuzione e il titolare della flessibilità. Per accedervi, il gestore deve operare nel proprio comprensorio e utilizzare la flessibilità al servizio della rete conformemente all’articolo 19a capoverso 1 OAEl. Tale legame deve inoltre tradursi in un contratto e in una rimunerazione. A tale riguardo, la ElCom può intervenire in qualsiasi momento e adeguare le rimunerazioni che considera abusive (art. 22 cpv. 2 lett. d n. 2 LAEl). Il contenuto minimo del contratto è fissato al capoverso 1.
L’utilizzo di un sistema di controllo e di regolazione intelligente da parte del gestore della rete richiede il consenso del titolare della flessibilità (trasferimento dell’art. 8c cpv. 1 OAEl). Tale sistema comprende anche gli invertitori. Se il titolare della flessibilità non dispone ancora di un dispositivo, quest’ultimo è installato secondo le modalità previste dal contratto. Non è tuttavia escluso che tale dispositivo sia già stato installato presso il titolare della flessibilità dal gestore della rete di distribuzione (ad es. in vista di un ricorso agli utilizzi garantiti ai sensi dell’art. 19d OAEl).
Cpv. 2
Affinché il titolare della flessibilità sia consapevole dell’utilizzo effettivo della sua flessibilità, è indispensabile che il gestore della rete di distribuzione lo informi al riguardo secondo le modalità previste nel contratto, ma almeno a ogni fatturazione. Tali informazioni possono essere fornite, ad esempio, tramite un portale clienti specifico per ogni titolare della flessibilità.
Cpv. 3
Trasferimento dell’articolo 8c capoverso 3 OAEl.
Art. 19c Ricorso agli utilizzi della flessibilità esistente
Cpv. 1
Il ricorso all’utilizzo della flessibilità esistente è una prerogativa del gestore della rete di distribuzione. Tale prerogativa gli consente di gestire la flessibilità già esistente prima dell’entrata in vigore della legge e di mantenere i risultati di pianificazione esistenti nell’ambito della flessibilità. Tuttavia, per potervi accedere, il gestore deve operare nel proprio comprensorio e utilizzare la flessibilità al servizio della rete conformemente all’articolo 19a capoverso 1 OAEl.
Tale ricorso alla flessibilità richiede tuttavia un adeguamento non discriminatorio del contratto di utilizzazione della rete. Questo adeguamento contrattuale deve peraltro avvenire imperativamente prima di