Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/20: Ordinanza sulle misure tese a ridurre il prelievo di energia elettrica da parte degli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico comunali · 15 pagine
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SSIGA critica esplicitamente l’immissione di acque di scarico non trattate o parzialmente trattate negli affluenti di impianti di captazione situati in vicino alle sponde.
La SVU|ASEP fa notare che negli ultimi anni gran parte degli IDA centralizzati hanno attuato numerose misure per ottimizzare il loro consumo di energia (migliore efficienza energetica, incremento della produzione, miglioramento procedurale), motivo per cui ritiene che un ulteriore potenziale di risparmio realizzabile senza conseguenze negative per le acque sia limitato. Gli IDA centralizzati forniscono già oggi un contributo fondamentale per l’approvvigionamento energetico. Dal trattamento dei fanghi di depurazione deriva il gas di depurazione, trattato dagli IDA centralizzati e immesso nelle reti del gas oppure utilizzato per produrre direttamente elettricità o calore. Per la SVU|ASEP è importante che tutti gli IDA centralizzati continuino a impegnarsi per generare ancora più energia elettrica dal trattamento dei gas di depurazione. Nel contempo, riterrebbe necessario verificare caso per caso la possibilità di imporre un immagazzinamento adeguato del gas di depurazione, ad esempio per una settimana, con lo scopo di colmare le difficoltà di approvvigionamento elettrico nelle aree servite dagli IDA centralizzati situati nelle zone centrali.
L’AES chiarisce al riguardo che negli ultimi anni il settore del gas, in collaborazione con i gestori degli IDA centralizzati, ha investito molto nella costruzione di impianti per il trattamento dei gas di depurazione e per la l’immissione del biometano nelle reti del gas. Così ha permesso di aumentare l’offerta di una fonte energetica rinnovabile e immagazzinabile, disponibile per l’intero sistema energetico sotto forma di calore o energia, che contribuisce quindi alla sicurezza dell’approvvigionamento. Affinché la presente ordinanza non sia in contrasto con gli incentivi che incoraggiano i gestori degli IDA centralizzati a sfruttare il potenziale del biometano, l’AES sottolinea che la sua introduzione non deve portare, in situazioni normali di approvvigionamento, ad un aumento della conversione del gas di depurazione in elettricità a scapito del trattamento per ottenere il biometano e della successiva immissione nella rete del gas.
Art. 1
La CCA richiede una precisazione in merito all’ambito di applicazione poiché ritiene ci sia una contraddizione tra l’articolo 1 capoverso 1 e l’articolo 1 capoverso 2 lettera a. Esistono infatti degli impianti di depurazione industriali che trattano anche acque di scarico comunali. La CCA crede sia opportuno delucidare questo punto, specificando che l’ordinanza non sia applica agli IDA industriali che non trattano acque di scarico comunali.
Per la SVU|ASEP, non è chiara la distinzione tra impianti «centralizzati» e impianti più piccoli, locali o decentralizzati, che non sono oggetto dell’ordinanza. Questo aspetto dovrebbe essere meglio definito nell’articolo che stabilisce il campo di applicazione. Inoltre, sottolinea esplicitamente che ogni IDA centralizzato ha le sue peculiarità e quindi dovrebbe essere garantito ai Cantoni un margine di manovra sufficiente nell’attuazione delle misure di risparmio energetico proposte.
Anche secondo l’AES occorre una precisazione in merito al campo di applicazione dell’ordinanza. Il rapporto esplicativo è impreciso sulla percentuale a partire dalla quale gli impianti di depurazione delle acque di scarico che trattano sia acque reflue comunali che industriali risultano esclusi o meno dal contingentamento.
Art. 2
Sulla scia di quanto chiesto dai Cantoni, la CCA e la VSA propongono che, nel quadro delle misure previste all’articolo 2, i processi svolti negli IDA rispettino sia le disposizioni in materia di sicurezza sia le direttive ambientali e sulla protezione dei lavoratori, che dovranno essere precisate nel rapporto esplicativo e nel corrispondente articolo del progetto di ordinanza.
La CCA e la VSA chiedono inoltre che nel rapporto esplicativo venga esplicitato che i motori a combustione stazionari e dunque anche i gruppi elettrogeni d’emergenza (allegato 2 cifra 827 OIAt) devono rispettare le disposizioni vigenti.