Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine
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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12
• Nove Cantoni (AI, BL, BS, GL, GR, OW, SG, UR, VS), la CGCA e l’ASVC chiedono di inserire
una nuova lettera e relativa alla preparazione di misure in caso di epizoozia.
• Nove Cantoni (AI, GL, GR, OW, SH, SZ, SO, UR, ZG), la CFP e la CGCA chiedono di cancellare
nel rapporto esplicativo il periodo relativo alle recinzioni forestali.
• Tre Cantoni (BL, BS, TI), la CDCA e la COSAC chiedono di cancellare la seconda parte del
periodo alla lettera a («i corridoi faunistici non devono subire un pregiudizio permanente da impianti e recinzioni»).
• La CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere alla lettera b, per quanto riguarda gli elementi
strutturali, «d’intesa e con il consenso dei proprietari di fondi, dei gestori e delle sezioni
dell’agricoltura cantonali».
• La FSPC chiede di inserire una nuova lettera e che disciplini il risarcimento dei proprietari di
boschi interessati.
• Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare il termine «analizzata» alla
lettera d e di sostituirlo con «sia attuata non appena se ne presenti l’occasione», in quanto l’analisi della possibilità di eliminare i disturbi e gli ostacoli sarebbe un concetto troppo debole. Tale possibilità dovrebbe invece essere attuata non appena se ne presenti l’occasione, come nel caso di altri inventari federali.
• L’SVPO nonché l’USC e altre organizzazioni di simili vedute chiedono che le restrizioni per la
gestione agricola delle superfici nei corridoi siano ridotte al minimo. Affermano inoltre che la lettera d dovrebbe essere stralciata e criticano il principio alla base di tale lettera, secondo cui i fondi a destinazione agricola potrebbero essere destinati ad altre utilizzazioni a seconda delle necessità.
Art. 8e Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici
Tredici Cantoni (BE, FR, GE, JU, NE, SG, SZ, TG, TI, VS, VD, ZG, ZH), un partito (PS), due
associazioni mantello (SAB, FSPC), una commissione federale (CFNP), l’USC e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, l’ATA, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l’ASVC e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
Due Cantoni (BL, BS), una conferenza dei Cantoni (CDCA), l’USPV, Swiss Olympic e
BoscoSvizzero accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
Sette Cantoni (AG, AI, GL, GR, LU, OW, UR) e una conferenza dei Cantoni (CGCA) chiedono una revisione sostanziale della norma.
Una conferenza dei Cantoni (COSAC) respinge la norma.
• Il Cantone LU chiede che la promozione da parte della Confederazione sia commisurata al
numero di oggetti e che siano sostenute solo le misure di valorizzazione concrete (nessuna pianificazione).
• Sei Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, UR), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono che la lettera a
sia semplicemente stralciata. Ciò in quanto i percorsi della selvaggina possono cambiare nel corso del tempo e pertanto tutti i corridoi faunistici e i passaggi faunistici dovrebbero essere trattati alla stessa stregua, indipendentemente dall’importanza al momento della decisione di finanziamento.
• Sei Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, UR), la CDCA, la COSAC e la CGCA formulano la seguente
proposta subordinata: «Le spiegazioni devono essere adeguate al testo dell’ordinanza.
L’ammontare dell’indennità dipende dall’importanza della misura per l’interconnessione su vasta scala».
• BoscoSvizzero chiede che siano indennizzati anche le restrizioni e i costi supplementari nella
gestione forestale. L’USPV chiede che l’indennità sia commisurata al danno economico subito dal gestore nel caso in cui le misure interessino superfici e impianti a destinazione agricola.
• Swiss Olympic chiede che le misure riguardino solo i corridoi faunistici d’importanza
sovraregionale. L’associazione considera problematica la mancanza di dettagli in merito alla valutazione delle zone e alle possibili conseguenze per gli impianti ivi stabiliti.
33/81 BAFU-D-DCD83401/958