Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine

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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12

• Nove Cantoni (AI, BL, BS, GL, GR, OW, SG, UR, VS), la CGCA e l’ASVC chiedono di inserire

una nuova lettera e relativa alla preparazione di misure in caso di epizoozia.

• Nove Cantoni (AI, GL, GR, OW, SH, SZ, SO, UR, ZG), la CFP e la CGCA chiedono di cancellare

nel rapporto esplicativo il periodo relativo alle recinzioni forestali.

• Tre Cantoni (BL, BS, TI), la CDCA e la COSAC chiedono di cancellare la seconda parte del

periodo alla lettera a («i corridoi faunistici non devono subire un pregiudizio permanente da impianti e recinzioni»).

• La CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere alla lettera b, per quanto riguarda gli elementi

strutturali, «d’intesa e con il consenso dei proprietari di fondi, dei gestori e delle sezioni

dell’agricoltura cantonali».

• La FSPC chiede di inserire una nuova lettera e che disciplini il risarcimento dei proprietari di

boschi interessati.

• Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare il termine «analizzata» alla

lettera d e di sostituirlo con «sia attuata non appena se ne presenti l’occasione», in quanto l’analisi della possibilità di eliminare i disturbi e gli ostacoli sarebbe un concetto troppo debole. Tale possibilità dovrebbe invece essere attuata non appena se ne presenti l’occasione, come nel caso di altri inventari federali.

• L’SVPO nonché l’USC e altre organizzazioni di simili vedute chiedono che le restrizioni per la

gestione agricola delle superfici nei corridoi siano ridotte al minimo. Affermano inoltre che la lettera d dovrebbe essere stralciata e criticano il principio alla base di tale lettera, secondo cui i fondi a destinazione agricola potrebbero essere destinati ad altre utilizzazioni a seconda delle necessità.

Art. 8e Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici

 Tredici Cantoni (BE, FR, GE, JU, NE, SG, SZ, TG, TI, VS, VD, ZG, ZH), un partito (PS), due

associazioni mantello (SAB, FSPC), una commissione federale (CFNP), l’USC e le organizzazioni di simili vedute, CacciaSvizzera, oejv.ch, l’ATA, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l’ASVC e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.

 Due Cantoni (BL, BS), una conferenza dei Cantoni (CDCA), l’USPV, Swiss Olympic e

BoscoSvizzero accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

 Sette Cantoni (AG, AI, GL, GR, LU, OW, UR) e una conferenza dei Cantoni (CGCA) chiedono una revisione sostanziale della norma.

 Una conferenza dei Cantoni (COSAC) respinge la norma.

• Il Cantone LU chiede che la promozione da parte della Confederazione sia commisurata al

numero di oggetti e che siano sostenute solo le misure di valorizzazione concrete (nessuna pianificazione).

• Sei Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, UR), la CDCA, la COSAC e la CGCA chiedono che la lettera a

sia semplicemente stralciata. Ciò in quanto i percorsi della selvaggina possono cambiare nel corso del tempo e pertanto tutti i corridoi faunistici e i passaggi faunistici dovrebbero essere trattati alla stessa stregua, indipendentemente dall’importanza al momento della decisione di finanziamento.

• Sei Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, UR), la CDCA, la COSAC e la CGCA formulano la seguente

proposta subordinata: «Le spiegazioni devono essere adeguate al testo dell’ordinanza.

L’ammontare dell’indennità dipende dall’importanza della misura per l’interconnessione su vasta scala».

• BoscoSvizzero chiede che siano indennizzati anche le restrizioni e i costi supplementari nella

gestione forestale. L’USPV chiede che l’indennità sia commisurata al danno economico subito dal gestore nel caso in cui le misure interessino superfici e impianti a destinazione agricola.

• Swiss Olympic chiede che le misure riguardino solo i corridoi faunistici d’importanza

sovraregionale. L’associazione considera problematica la mancanza di dettagli in merito alla valutazione delle zone e alle possibili conseguenze per gli impianti ivi stabiliti.

33/81 BAFU-D-DCD83401/958