Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 10 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2024 Rapporto esplicativo
O suolo
2 Punti essenziali del progetto
Il progetto comprende i seguenti punti.
Nella modifica vengono precisate le prescrizioni per l’esecuzione a livello cantonale della gestione dei suoli deteriorati da inquinanti (cfr. n. 4.3 e 4.4): la valutazione del pericolo effettuata caso per caso assume una valenza obbligatoria e il coinvolgimento dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) consente di migliorare la comparabilità e la disponibilità a livello nazionale dei dati rilevati al fine di migliorare l’efficienza delle procedure. I Cantoni sono ora obbligati a elaborare e aggiornare delle carte relative al deterioramento del suolo, accertato o altamente probabile. In tal modo, viene introdotto uno strumento già consolidato in alcuni Cantoni che semplificherà l’esecuzione della protezione chimica del suolo in tutti i Cantoni.
Inoltre, viene creata la base per adottare misure per la conservazione della biodiversità, compresa la protezione degli organismi viventi del suolo (n. 4.1). L’inclusione della materia organica del suolo nella definizione legale di fertilità del suolo tiene conto della crescente importanza della materia organica del suolo per la fertilità del suolo, l’agricoltura e la protezione del clima (n. 4.2).
Infine, sono apportate varie modifiche agli allegati dell’O suolo (cfr. n. 4.5) che tengono conto del progresso scientifico e che facilitano l’attuazione. Tra queste vi sono l’introduzione di valori limite per il mercurio e l’armonizzazione degli elenchi e delle unità di misura dei bifenili policlorurati (PCB), delle diossine e dei furani disciplinati nell’O suolo, nell’OSiti e nell’OPSR.
Tutte le modifiche proposte sono state discusse con i rappresentanti dei servizi cantonali della protezione del suolo all’interno del Cercle Sol, con la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente (CCA) e con le autorità federali (Ufficio federale dell’agricoltura [UFAG] e Ufficio federale dello sviluppo territoriale [ARE]).