Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 10 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2024 Rapporto esplicativo
O suolo
condizioni. Il tenore della sostanza organica del suolo è quindi una grandezza misurabile specifica a ogni sito.
4.3 Articolo 4
All’articolo 4 è stato aggiunto un nuovo capoverso 1 sulle carte indicative relative all’inquinamento del suolo, cosicché i vigenti capoversi da 1 a 3 dell’articolo 4 diventano ora i capoversi da 2 a 4.
Numerosi suoli sono soggetti a deterioramento chimico, ad esempio quelli nelle zone urbane, quelli situati lungo strade a traffico molto intenso o nei vigneti. Suoli fortemente deteriorati possono rappresentare un pericolo per le persone, gli animali e le piante.
Quando si interviene sul suolo nell’ambito di progetti edilizi occorre chiarire prima dell’intervento se il suolo interessato presenta un deterioramento chimico. Ciò consente di garantire un riconoscimento puntuale del suolo deteriorato asportato e di evitare che venga collocato o aggiunto a superfici non deteriorate, bensì smaltito conformemente alla legge. L’articolo 7 capoverso 1 O suolo dispone che il suolo asportato venga utilizzato in modo da poter essere reimpiegato come suolo. L’articolo 7 capoverso 2 stabilisce che, se il materiale terroso asportato dallo strato superiore e da quello inferiore viene reimpiegato come suolo (ad es. per ricoltivazioni o modificazioni del terreno), il suolo preesistente non deve subire un ulteriore deterioramento chimico o biologico.
Le carte indicative sul deterioramento del suolo rappresentano quindi ausili consolidati per l’esecuzione che vengono già impiegati in alcuni Cantoni, come ad esempio quelli di Argovia, Basilea Campagna, San Gallo, Soletta, Turgovia e Zurigo, ad esempio al fine di evitare lo spostamento di suoli deteriorati (art. 7 cpv. 2 O suolo). Tuttavia, attualmente l’esecuzione da parte dei Cantoni è resa più difficoltosa dal fatto che nel diritto federale non sussiste l’obbligo di elaborare tali carte indicative sui deterioramenti accertati o fortemente probabili del suolo.
Quest’obbligo verrà introdotto dal nuovo capoverso 1 dell’articolo 4, che mira a un riconoscimento precoce più accessibile ed efficiente dei rischi e a un rafforzamento dell’esecuzione. La carta riporta sia i deterioramenti che superano i valori indicativi (minimi) sia quelli che superano i valori di guardia (massimi) per le valutazioni del pericolo in caso di utilizzi diversi. Tuttavia, non occorre obbligatoriamente effettuare una distinzione tra le due categorie sulla carta. Questa deve quantomeno mostrare se c’è da attendersi con elevata probabilità un deterioramento, indipendentemente dall’entità attuale o possibile dello stesso. Ciò fornisce indicazioni ai Cantoni sulla necessità di esaminare le aree corrispondenti (art. 8 cpv. 1 e 2 e art. 9 O suolo). Poiché secondo l’articolo 18 OPSR il riciclaggio del suolo asportato è collegato alla conformità ai valori indicativi, occorre tenere in considerazione anche i deterioramenti che superano i valori indicativi e non soltanto quelli che superano i valori di guardia. Oltre alla protezione del suolo, questo adattamento va a vantaggio dell'applicazione della legislazione sui rifiuti e potenzialmente promuove l’economia circolare. Oltre alla protezione del suolo, questo adattamento va a vantaggio dell’esecuzione della legislazione in materia di rifiuti e promuove potenzialmente l’economia circolare.
Non esiste una base giuridica che impone la pubblicazione delle carte indicative, che contengono sia risultati di misurazioni rappresentati con precisione sia conoscenze e valutazioni di esperti. Le carte indicative sono quindi uno strumento di esecuzione interno all’Amministrazione. L’articolo 4 capoverso 3 (nuovo cpv. 4) si applica solo ai risultati generali del monitoraggio ma non alle carte indicative previste dal nuovo capoverso 1, che possono essere dettagliate a livello di particella.
4.4 Articolo 5 capoversi 2, 3 e 4
Il deterioramento chimico del suolo viene valutato dalle autorità esecutive federali e cantonali competenti (art. 5 cpv. 1 O suolo). Questa valutazione viene effettuata sulla base dei valori indicativi, di guardia e di risanamento relativi al deterioramento chimico del suolo di cui agli allegati 1 e 2 O suolo. Le concentrazioni di inquinanti al di sotto del valore indicativo sono considerate trascurabili, ossia il suolo è legalmente considerato «chimicamente non inquinato»; pertanto, non vengono intraprese misure di esecuzione, a meno che l’inquinamento del suolo non aumenti in misura significativa. Le concentrazioni di inquinanti superiori al valore indicativo, invece, sono considerate inquinamento chimico in quanto la