Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 10 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2024 Rapporto esplicativo

O suolo

fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine3. Nel caso in cui venissero rilevate sostanze per le quali negli allegati non sono fissati dei valori limite, i Cantoni devono valutare il deterioramento del suolo nel singolo caso (art. 5 cpv. 2 e 3 O suolo).

I capoversi 2 e 3 specificano cosa devono fare i Cantoni e la Confederazione se, per una sostanza, l’ordinanza non fissa valori indicativi, di guardia o di risanamento. La nuova formulazione stabilisce i valori da derivare nel caso in cui il deterioramento del suolo presenti un pericolo concreto per la fertilità del suolo o per la salute delle persone, degli animali o delle piante. Il miglioramento di questo obbligo legale della valutazione del singolo caso rafforza e armonizza l’esecuzione. Per derivare questi valori come pure per effettuare una valutazione e una stima del pericolo dei suoli inquinati sono disponibili vari documenti4 pubblicati dall’UFAM.

Attualmente l’UFAM viene coinvolto soltanto per consulenze e su richiesta dei Cantoni; pertanto, un’esecuzione uniforme a livello nazionale è garantita solo in parte. I nuovi capoversi 2 e 3 dell’articolo 5 rendono obbligatoria l’approvazione dell’UFAM dei valori dedotti e sono formulati in maniera analoga all’allegato 1 capoverso 1 dell’OSiti. L’obbligo dell’UFAM di fornire consulenza ai Cantoni è implicito nell’obbligo di consenso ed è formulato esplicitamente nell'articolo 12 capoverso 1, il quale è rimasto invariato. In tal modo l’UFAM è così sicuramente al corrente di tutti i valori dedotti nei singoli casi, li approva e può sostenere un’esecuzione uniforme nazionale.

Poiché i risultati delle stime del pericolo effettuate nei singoli casi e la deduzione dei valori limite sono resi accessibili in modo adeguato a tutte le autorità esecutive competenti, è possibile evitare doppioni e costi inutili. Per questo motivo, l’articolo 5 capoverso 4 contiene un’integrazione secondo cui l’UFAM tiene un elenco dei valori stabiliti nei singoli casi e li rende accessibili ai Cantoni. Se dall’elenco è possibile dedurre valori indicativi, di guardia e di risanamento per il deterioramento chimico del suolo generalmente applicabili, questi possono essere integrati negli allegati dell’ordinanza.

4.5 Allegati 1 e 2

I valori limite dell’O suolo risalgono al 1998 e devono essere aggiornati sulla base del progresso scientifico. Inoltre, occorre armonizzare l’O suolo, l’OSiti e l’OPSR. Gli allegati 1 e 2 O suolo definiscono i valori indicativi, di guardia e di risanamento per le sostanze nocive inorganiche (all. 1) e organiche (all.

2) nel suolo. I valori di guardia e di risanamento vengono stabiliti per tipo di utilizzazione (valori di guardia), ad esempio le colture alimentari, e per categorie di utilizzazione (valori di risanamento), ad esempio orti e giardini privati.

Ai numeri 12 e 13 dell’allegato 1 vengono inseriti i valori di guardia e di risanamento per il mercurio. Il numero 12 definisce un valore di guardia di 0,5 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per colture alimentari e foraggere e di 2 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per utilizzazioni con possibile assunzione diretta di terra. Il numero 13 definisce un valore di risanamento pari a 2 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per orti e giardini privati nonché per aree di gioco per bambini e 20 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per agricoltura, orticoltura e giardinaggio. In base all'articolo 5 capoverso 3 dell’O suolo vigente, questi valori sono già applicati nella pratica.

La prima fase dell’armonizzazione necessaria tra O suolo, OSiti e OPSR consiste nell’aggiornamento dell’elenco e delle unità di misura di PCB, diossine e furani nell’O suolo. In termini concreti, vengono proposte le seguenti modifiche dell’allegato 2. La versione attualmente in vigore del numero 11 dell’allegato 2 elenca i valori indicativi, di guardia e di risanamento per le dibenzo-p-diossine policlorurate e i dibenzofurani policlorurati. Ora sono inclusi anche i cogeneri dei PCB la cui struttura spaziale è simile a quella delle diossine. Questo gruppo dei cosiddetti diossina-simili PCV (dl-PCB) comprende 12 sostanze singole, il cui effetto tossico è paragonabile a quello della diossina. Ciò viene tenuto adeguatamente in considerazione integrandoli nel gruppo delle diossine. Anche in Europa le diossine e i dl-PCB sono generalmente considerati insieme, ad esempio nel contesto della sanità pubblica e dell’alimentazione5. Anche l’ordinanza del 16 dicembre 2016 del DFI sui tenori massimi di contaminanti (ordinanza

3 Cfr. Spiegazioni sull'ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo) (admin.ch) (fig. 2)

4 Ad es. Suoli inquinati. Valutazione del pericolo e misure di protezione (admin.ch)

5 Cfr. Fehler! Linkreferenz ungültig.