Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 12 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OPSR
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Si prevede che gli articoli citati espressamente qui di seguito avranno ripercussioni per la Confederazione.
5.1.1 Pianificazione di emergenza (art. 4 cpv. 1 e art. 32 cpv. 2 lett. h e i)
Il disciplinamento proposto obbliga in primo luogo i Cantoni e i detentori di IIRU ad adottare misure preventive per i casi di emergenza, per esempio interruzioni prolungate dell’esercizio o difficoltà legate all’approvvigionamento dei mezzi d’esercizio. La Confederazione non è coinvolta direttamente, ma ha un obbligo di vigilanza in tal senso.
5.1.2 Introduzione del materiale di scavo dei binari come materiale di demolizione (art. 20 cpv. 1)
In quanto aziende parastatali, le imprese ferroviarie devono adeguare la documentazione per le rispettive gare di appalto. È inoltre possibile che i costi di smaltimento risultino leggermente più alti.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Si prevede che gli articoli citati espressamente qui di seguito avranno ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.
5.2.1 Pianificazione di emergenza (art. 4 cpv. 1 e art. 32 cpv. 2 lett. h e i)
Il disciplinamento proposto all’articolo 4 e all’articolo 32 OPSR obbliga sia i Cantoni che i detentori di IIRU ad adottare misure preventive per i casi di emergenza. Ne deriva un onere amministrativo supplementare per i Cantoni, legato all’allestimento del piano di gestione dei rifiuti. Siccome una pianificazione in tal senso risulta comunque necessaria, si prevede di coprire l’onere supplementare che ne deriva con le risorse esistenti.
5.3 Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la salute
Si prevede che gli articoli citati espressamente qui di seguito avranno ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la salute.
5.3.1 Pianificazione d’emergenza (art. 4 cpv. 1 e art. 32 cpv. 2 lett. h e i)
Il disciplinamento proposto all’articolo 32 OPSR obbliga i detentori di IIRU ad adottare misure preventive per i casi di emergenza. Da un lato, devono svolgere compiti amministrativi supplementari in materia di pianificazione e funzionamento dei loro impianti, dall’altro, devono adeguare l’infrastruttura (capacità di deposito per i mezzi d’esercizio, imballatrice per rifiuti, spazio per il deposito intermedio dei rifiuti ecc.). Gli adeguamenti dell’infrastruttura avvengono una tantum, mentre l’approvvigionamento e la tenuta delle scorte di mezzi d’esercizio sono compiti ricorrenti. I detentori degli impianti possono trasferire i costi ai responsabili adeguando le tasse sui rifiuti.
5.3.2 Introduzione del materiale di scavo dei binari come materiale di demolizione (art. 20 cpv. 1)
Esistono ancora cantieri in cui il materiale di scavo dei binari viene smaltito sistematicamente nelle discariche di tipo A, il che, in virtù dell’obbligo di riciclare (art. 12 OPSR) e della revisione della direttiva sul materiale di scavo dei binari (UFT 2023), non è più ammesso. Le imprese ferroviarie e di smaltimento interessate dovranno riorganizzare i rispettivi processi di smaltimento e i detentori di discariche di tipo A dovranno adeguare la prassi di presa in consegna. Alle imprese private si applicheranno nuovi requisiti di smaltimento, che saranno definiti nelle gare di appalto.