Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 12 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OPSR
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Pianificazione di emergenza per gli IIRU (art. 4 cpv. 1 lett. g e art. 32 cpv. 2 lett. h e i)
4.1.1 Pianificazione cantonale dei rifiuti (art. 4 cpv. 1 lett. g) e deposito intermedio dei rifiuti urbani in caso d’interruzione dell’esercizio (art. 32 cpv. 2 lett. i)
L’articolo 4 OPSR enumera i compiti dei Cantoni in materia di pianificazione dei rifiuti. In virtù della lettera g i Cantoni saranno ora obbligati a pianificare misure per garantire lo smaltimento dei rifiuti in caso di interruzioni prolungate dell’esercizio degli IIRU causate, per esempio, da avarie o interruzioni dell’approvvigionamento dei mezzi d’esercizio necessari. Un articolo in tal senso figurava già nell’ordinanza che ha preceduto l’OPSR (art. 16 cpv. 2 lett. k OTR). In aggiunta, il presente articolo dell’OPSR prevede anche l’obbligo di garantire lo smaltimento o il deposito intermedio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga per un periodo di almeno sei mesi. Da parte loro, anche i detentori degli impianti saranno obbligati a garantire il deposito intermedio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga per un periodo di almeno di due mesi (cfr. art. 32 cpv. 2 lett. i del presente progetto di revisione), incluso nel periodo di almeno sei mesi previsto in tale contesto per i Cantoni. Per interruzioni dell’esercizio di una durata superiore ai due mesi, i Cantoni devono dunque pianificare misure per almeno altri quattro mesi. Tali misure possono includere, per esempio, accordi interregionali per il trasferimento ad altri IIRU, la valutazione di eventuali luoghi per il deposito intermedio ecc.
L’inclusione della pianificazione di emergenza per gli IIRU nella pianificazione cantonale dei rifiuti comporta un onere amministrativo supplementare per i Cantoni. Dato che alcuni Cantoni dispongono già di piani di emergenza dettagliati, l’onere può essere però ridotto tramite uno scambio di informazioni in merito. Quanto agli IIRU, l’obbligo di deposito intermedio comporta a sua volta un onere amministrativo supplementare, oltre a eventuali investimenti per le infrastrutture di deposito, per esempio locali di deposito, imballatrici ecc. In tale contesto, è opportuno adottare un approccio coordinato basato sulla collaborazione con altri impianti, in modo tale che le capacità di deposito intermedio non debbano essere create necessariamente all’interno del proprio impianto, ma vengano garantite in maniera centralizzata per vari impianti.
4.1.2 Esercizio degli impianti per i rifiuti, riserve per i mezzi d’esercizio (art. 32 cpv. 2 lett. h)
Per l’esercizio degli IIRU servono talvolta ingenti quantitativi di sostanze chimiche essenziali, in particolare per la depurazione dei fumi. Un’interruzione dell’approvvigionamento di tali sostanze può compromettere il mantenimento in esercizio dell’impianto. Il nuovo disciplinamento di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera h OPSR intende obbligare i detentori degli impianti per i rifiuti a garantire l’approvvigionamento dei mezzi d’esercizio necessari per un periodo di almeno due mesi. La disposizione non presuppone necessariamente un obbligo di deposito dei mezzi d’esercizio sul sito dell’IIRU, in quanto l’opzione del deposito di ingenti quantitativi di tali sostanze chimiche in prossimità delle zone urbane è spesso esclusa allo scopo di scongiurare incidenti rilevanti. Possibili soluzioni alternative potrebbero prevedere il deposito centralizzato in luoghi di stazionamento sicuri oppure un obbligo contrattuale per la consegna dei mezzi d’esercizio da parte dei fornitori. Si eviterebbero così eventuali costi d’investimento per il deposito fisico dei mezzi d’esercizio in loco.
4.2 Introduzione del materiale di scavo dei binari come materiale di demolizione (art. 20 cpv. 1)
Ogni anno diverse migliaia di tonnellate di materiale di scavo dei binari, in particolare pietrisco, vengono frantumate e utilizzate come granulato di calcestruzzo o depositate nelle discariche. Questa pratica porta a una perdita netta delle risorse di roccia dura, di importanza nazionale e intrinsecamente scarse. È ora essenziale restituire ai binari questo materiale. Il settore si è già attivato per la transizione verso un utilizzo sostenibile della roccia dura, ma manca il quadro legale. Infatti, a differenza di altri materiali di demolizione, il materiale di scavo dei binari non figura nell’OPSR. Il quadro legale deve essere pertanto modificato per sostenere lo sviluppo di un’economia circolare per la roccia dura.