Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 12 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OPSR

4.4 Valorizzazione energetica dei residui della separazione nell’industria del cemento (art. 24 cpv. 1)

L’articolo 24 OPSR disciplina il riciclaggio di rifiuti nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo. Il capoverso 1 prevede esplicitamente il divieto di impiegare rifiuti urbani misti e rifiuti urbani misti raccolti e separati a posteriori.

Alla luce del continuo sviluppo delle organizzazioni di raccolta e delle relative tecniche di trattamento, la disposizione citata risulta ormai desueta e non più aderente a una pratica settoriale ragionevole. Per esempio, i cosiddetti «residui della separazione» provenienti da rifiuti urbani raccolti separatamente per essere trattati e quindi sottoposti a valorizzazione materiale, oltre a costituire una quota marginale di rifiuti in termini di quantità, è ormai provato che non possano più essere sottoposti a una valorizzazione di questo tipo. Sebbene la gerarchia dei rifiuti attribuisca la priorità alla pura valorizzazione materiale, questi residui della separazione devono essere destinati a una valorizzazione energetica («incenerimento»), per la quale si prestano tanto gli IIRU quanto i cementifici. L’obiettivo del presente progetto è pertanto creare una base legale anche per questi ultimi.

Esempio: i residui della separazione provenienti dal trattamento di rifiuti di imballaggi contenenti materie plastiche di diverso tipo (con o senza cartoni per bevande) contenuti all’interno dello stesso sacco di raccolta possono essere impiegati come combustibile nei cementifici per la fabbricazione di clinker.

4.5 Adeguamento dell’obbligo di rendicontazione (art. 27 cpv. 1 lett. e)

L’articolo 27 capoverso 1 lettera e OPSR stabilisce che le quantità di rifiuti smaltiti devono essere dichiarate in base alle categorie di rifiuti di cui all’allegato 1 OPSR, che classifica i rifiuti in base alla tipologia. L’allegato è stato introdotto con la revisione totale dell’OPSR del 4 dicembre 2015. Per classificare i rifiuti era però già in uso da tempo l’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1), anche conosciuta come «OLTRif», che classifica i rifiuti a seconda della loro provenienza e consente una migliore differenziazione. Quest’ultima prevede infatti un numero nettamente maggiore di codici rispetto all’OPSR (851 codici di cui nell’OLTRif contro 95 codici di cui nell’OPSR), e questo fa sì che i codici di cui nell’OLTRif (di seguito: «codici OLTRif») possano essere assegnati in modo inequivocabile ai codici di cui nell’allegato 1 OPSR (di seguito: «codici OPSR»).

Nell’ambito del progetto di digitalizzazione del portale eGovernment DATEC (eGov DATEC), è emerso che, di fatto, i codici OPSR non sono utilizzati e che, per classificare i rifiuti, sia le imprese di gestione dei rifiuti che le organizzazioni del settore impiegano quasi esclusivamente i codici OLTRif. Siccome alcune di queste organizzazioni gestiscono banche dati proprie per i rispettivi membri, che utilizzano solo i codici OLTRif, un obbligo di rendicontazione basato sui codici OPSR comporterebbe, da una parte, adeguamenti sostanziali dei sistemi informatici delle organizzazioni del settore e, dall’altra, la perdita di alcune informazioni (a causa della struttura più semplice dei codici OPSR). Nell’ambito del progetto summenzionato, insieme ai Cantoni e alle organizzazioni del settore rilevanti, si è pertanto deciso di rinunciare a un obbligo di rendicontazione basato sui codici OPSR e di utilizzare esclusivamente i codici OLTRif. La presente modifica di ordinanza tiene conto di tale decisione e adegua l’OPSR alla prassi vigente.

Nota: la forma degli elenchi pubblici delle quantità di rifiuti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a rimane invariata. Il summenzionato progetto eGov DATEC garantirà che tali quantità di rifiuti possano essere pubblicate utilizzando i codici OPSR.

È prevista inoltre una modifica del tenore dell’articolo 27 capoverso 1 lettera e OPSR: i detentori di impianti per i rifiuti non dovranno più redigere un elenco dei rifiuti presi in consegna, bensì di quelli smaltiti. La modifica consente un’armonizzazione con l’articolo 6 capoverso 1 lettera a OPSR, che fa a sua volta riferimento a rifiuti «smaltiti»; inoltre, il termine «smaltiti» consente un’interpretazione più ampia in linea con la definizione di cui all’articolo 7 capoverso 6bisLPAmb. Questa precisazione permette tra l’altro ai Cantoni di registrare i rifiuti prodotti e smaltiti all’interno dell’esercizio, in modo tale che tutti i rifiuti smaltiti sul territorio cantonale possano confluire nelle statistiche dei rifiuti.