Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 12 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OPSR

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto contiene le proposte di modifica illustrate di seguito.

• I Cantoni (art. 4 cpv. 1) e i detentori (art. 32 cpv. 2 lett. h e i) di impianti d’incenerimento dei rifiuti

urbani (IIRU) saranno obbligati a prevenire i casi di emergenza. Dovranno adottare misure per garantire lo smaltimento o il deposito intermedio dei rifiuti per un certo periodo di tempo in caso d’interruzione dell’esercizio (p. es. in caso di difficoltà legate all’approvvigionamento dei mezzi d’esercizio).

• Introduzione del materiale di scavo dei binari nell’elenco dei materiali di demolizione (art. 20

cpv. 1).

• Eliminazione del riferimento specifico al riciclaggio del calcestruzzo di demolizione nelle

discariche (art. 20 cpv. 3).

• Autorizzazione alla valorizzazione energetica dei residui della separazione risultanti dal

trattamento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta separata (art. 24 cpv. 1).

• Adeguamento dell’obbligo di rendicontazione (art. 27 cpv. 1 lett. e).

• Secondo l’articolo 32 capoverso 2, almeno il 55 per cento del contenuto energetico deve essere

impiegato al di fuori degli impianti per la valorizzazione energetica dei rifiuti. Tale obbligo vige dal 1° gennaio 2026 e presuppone un’ottimizzazione energetica per alcuni impianti. Con la presente revisione, gli impianti disattivati entro il 31 dicembre 2031 saranno esentati dall’obbligo (art. 54 cpv. 2).

• Eliminazione del codice 7304 Materiale fine proveniente dal trattamento di rifiuti edili (all. 1).

• Menzione esplicita del calcestruzzo di demolizione e del materiale di demolizione non separato

come rifiuti per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo (all. 4 n. 3.1 lett. h [nuova]) ed eliminazione del valore limite per il cromo (VI) per gli «altri rifiuti» (all. 4 n. 3.1 lett. f).