Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 12 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OPSR
4.6 Eccezione al termine di risanamento per gli IIRU (art. 54 cpv. 2)
Secondo l’articolo 32 capoverso 2 lettera a OPSR, gli IIRU devono dar prova di un’efficienza energetica minima, impiegando almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti al di fuori dell’impianto. L’articolo 54 capoverso 2 OPSR disciplina il termine transitorio per tale obbligo, in vigore dal 1° gennaio 2026. Attualmente, 25 dei 29 IIRU svizzeri soddisfano già i requisiti di efficienza energetica. Altri 3 impianti ottimizzeranno il loro utilizzo di energia entro l’entrata in vigore di tale obbligo. Un impianto, quello dell’associazione VADEC a Colombier, sarà disattivato entro il 2030 e compensato con un ampliamento dell’IIRU di La Chaux-de-Fonds. Siccome fino ad allora si sfrutterà la capacità dell’IIRU di Colombier e un risanamento energetico per un periodo di attività limitato a quattro anni risulterebbe sproporzionato, l’articolo 54 capoverso 2 deve essere integrato con le dovute eccezioni.
4.7 Eliminazione del codice 7304 Materiale fine proveniente dal trattamento di rifiuti edili (all. 1)
Tale modifica si rende necessaria per colmare una lacuna normativa nell’aiuto all’esecuzione concernente l’OPSR. Al codice 7304 «Materiale fine proveniente dal trattamento di rifiuti edili» dell’allegato 1 OPSR non era stato finora assegnato alcun codice OLTRif nell’aiuto all’esecuzione concernente l’OPSR «Resoconto secondo OPSR». Dai chiarimenti con il settore è emerso che l’uso del codice 7304 nell’allegato 1 OPSR non risulta indicato ai fini della rendicontazione. Spesso la quota di materiale fine non viene affatto separata, ma viene utilizzata nel materiale da costruzione riciclato (p. es. calcestruzzo magro). Una dichiarazione separata avviene solo in caso di smaltimento esterno, che è tuttavia d’importanza secondaria in termini quantitativi. Il codice 7304 non si presta pertanto alle analisi statistiche. Per monitorare le modalità di smaltimento della quota di materiale fine, sono sufficienti i codici OLTRif. A seconda della composizione della quota di materiale fine, è possibile utilizzare il codice 19 12 09 [rnc5] (per i residui esclusivamente minerali) o 19 12 96 [rc6] (se la quota di materiale fine contiene componenti organici), come ulteriormente specificato nell’aiuto all’esecuzione concernente l’OPSR «Traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera». Di conseguenza, il codice 7304 può essere eliminato dall’allegato 1 OPSR.
4.8 Eliminazione dei requisiti relativi al cromo (VI) e menzione esplicita del calcestruzzo di demolizione e del materiale di demolizione non separato (all. 4 n. 3.1)
Questo adeguamento è voluto dall’industria del cemento e del calcestruzzo. L’attuale valore limite per il cromo (VI) di cui all’allegato 3 numero 2 in combinato disposto con l’allegato 4 numero 3 lettera f OPSR ostacola lo sviluppo di nuovi prodotti in cemento e calcestruzzo riciclabili provenienti dal trattamento di rifiuti edili.
L’impiego del calcestruzzo di demolizione e del materiale di demolizione non separato per fabbricare calcestruzzo riciclato non è stato ancora disciplinato esplicitamente nell’allegato 4 numero 3.1 OPSR. In base all’interpretazione attuale, i granulati provenienti dal trattamento di calcestruzzo di demolizione e di materiale di demolizione non separato sono stati classificati come «prodotti», non rientrando così nel campo di applicazione dell’allegato 4 numero 3.1 OPSR e non dovendo neppure rispettare un valore limite per il cromo (VI). La quota di materiale fine proveniente dal trattamento, invece, è stata classificata come «rifiuto» alla lettera f «gli altri rifiuti che non superino i valori limite di cui all’allegato 3 numero 2 lettera c». Tuttavia, nel commento ai singoli articoli dell’OPSR, questa distinzione non è stata tematizzata. Inoltre, alla luce dello sviluppo dei metodi di trattamento degli ultimi anni, è sempre più difficile distinguere tra «granulati» e «quota di materiale fine». Al giorno d’oggi sono frequenti le frazioni fabbricate con granulometria variabile, come la sabbia da frantoio, che non possono essere assegnate chiaramente a nessuna delle due categorie. Per fare chiarezza, il materiale di demolizione non separato e il calcestruzzo di demolizione devono essere integrati, con una nuova lettera h, nell’allegato 4 numero 3.1 (elenco positivo). Ciò significa che questi due rifiuti, e tutte le frazioni riciclabili provenienti dal loro trattamento, possono essere utilizzati per fabbricare cemento e calcestruzzo senza che sia necessario provarne il tenore di cromo (VI). In questo modo, vengono create condizioni quadro chiare
5 rnc = rifiuti non soggetti a controllo
6 rc = altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento