Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 18 pagine
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Rapporto sui risultati concernente l’ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico (articolo 17 LMeCA)
meccanismi, come per esempio la prospettiva di un mandato di prestazioni dopo la buona riuscita dell’esecuzione per mantenere attivo il progetto, un’opzione di uscita flessibile per contenere meglio i rischi di una mancata economicità del progetto oppure altri incentivi provenienti da fonti diverse della Confederazione che potrebbero essere impiegati una volta terminato il periodo di sostegno. Anche Swico reputa che si debbano prevedere meccanismi d’incentivazione che accrescano l’attrattiva dell’esercizio a lungo termine e lo sviluppo ulteriore di un progetto.
Per ZH non è chiaro se i progetti che lavorano con un prototipo possano ottenere anche un finanziamento iniziale secondo il progetto posto in consultazione per un promovimento successivo dopo la realizzazione del prototipo.
La Posta è d’accordo sul fatto che la durata del sostegno si limiti alla fase di sviluppo e messa a punto di un progetto e che duri al massimo quattro anni, ma avverte che da ciò non si deve dedurre alcun criterio implicito sulla durata del progetto già esistente. In determinate circostanze, un progetto può durare già da molto tempo senza che il progetto di digitalizzazione debba perdere per questo motivo la propria potenziale caratteristica di essere considerato meritevole di sostegno.
4.5 Articolo 5
Suisse.ing giudica macchinose e complesse la procedura e la valutazione dei progetti. Ciò potrebbe far desistere soprattutto le organizzazioni più piccole (p. es. start-up) dal presentare richieste.
Capoverso 2
Alcuni partecipanti sono dell’opinione che in un settore frenetico come quello della digitalizzazione si dovrebbero prevedere almeno due (ZH) o quattro (Partitopirata) termini di presentazione all’anno.
Capoverso 3
Secondo il Cantone SO, l’obbligo di coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni di cui all’articolo 8 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1) deve essere descritto più chiaramente e si deve precisare lo svolgimento di tale coordinamento.
Molti partecipanti alla consultazione (PSS, CH++, Digitale Gesellschaft, FSPG, intersections, Opendata.ch, Partitopirata, Politools, SOSM, HOME.swiss) hanno espresso il parere secondo cui i richiedenti dovrebbero essere obbligati, al momento della presentazione della domanda, a comunicare eventuali relazioni d’interesse alla giuria di esperti.