Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 18 pagine

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Rapporto sui risultati concernente l’ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico (articolo 17 LMeCA)

Secondo Swico, questa condizione rappresenta una struttura d’incentivazione poco ottimale per le imprese dell’economia privata e può avere ripercussioni negative sulla quantità e sulla qualità dei progetti presentati. Anche per l’Unione delle città svizzere l’obbligo di pubblicare il codice sorgente può comportare un calo d’interesse per le organizzazioni del settore privato, dato che dovrebbero sostenere autonomamente almeno il 50 per cento dei costi. Pertanto, si devono prevedere eccezioni.

Secondo La Posta, la condizione della libera utilizzazione può comportare una riduzione della qualità dei progetti presentati. Soprattutto le organizzazioni di diritto privato potrebbero rinunciare a presentare un progetto se, una volta concluso, non possono trarne alcun vantaggio economico. Sempre secondo La Posta, i requisiti sono inoltre più elevati rispetto all’articolo 9 LMeCA, che a sua volta prevede eccezioni all’obbligo di pubblicazione. Di conseguenza, si deve sfruttare e verificare il potere discrezionale in modo che diversi motivi di eccezione vengano già disciplinati nel regolamento, per esempio la possibilità di riscuotere un compenso per le prestazioni di supporto necessarie dell’organizzazione o di rinunciarvi, sempreché i diritti esistenti di terzi escludano la libera utilizzazione.

Capoverso 2

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che sarebbe opportuna una limitazione temporale di un anno (VS) o di cinque anni (eGov, Unione delle città svizzere).

Capoverso 3

Secondo il Cantone ZH, occorre precisare cosa si intende con «casi motivati».

4.13 Articolo 14

Il Cantone SO ritiene che l’ordinanza debba prevedere ulteriori meccanismi, in particolare nel caso di beneficiari privati, onde evitare usi impropri: a tal fine rimanda alla prassi dei provvedimenti per i casi di rigore durante la pandemia di coronavirus.