Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 18 pagine
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Rapporto sui risultati concernente l’ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico (articolo 17 LMeCA)
1 In generale
Il 16 aprile 2024 la Cancelleria federale ha avviato la procedura di consultazione sull’ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico. Il termine di consultazione è scaduto il 16 luglio 2024. Sono stati invitati a esprimere il proprio parere tutti i Cantoni nonché la Conferenza dei Cantoni (CdC), i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e altre cerchie interessate. Nel complesso, sono stati presentati entro il termine previsto 23 pareri dei Cantoni, 5 pareri dei partiti, 3 pareri delle associazioni mantello e 23 pareri di altre persone e organizzazioni interessate. I partecipanti alla consultazione sono elencati nell’allegato.
Il presente rapporto sui risultati fornisce informazioni sui pareri presentati e ne riassume il contenuto. Per ulteriori dettagli sui singoli pareri si rimanda alle stesure originali. Conformemente all’articolo 9 capoverso 1 della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061), i pareri dei partecipanti alla consultazione, insieme al resto della relativa documentazione, vengono resi accessibili al pubblico sulla piattaforma di pubblicazione della Confederazione1.
2 Oggetto della procedura di consultazione
Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA; RS 172.019). Con l’articolo 17 LMeCA le Camere federali hanno creato la base legale che permette alla Confederazione di fornire aiuti finanziari per progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico. Allo stesso tempo, l’articolo 17 capoverso 3 LMeCA incarica il Consiglio federale di disciplinare l’entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire. Tale incarico deve essere adempiuto con l’ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico.
Secondo il progetto posto in consultazione, i progetti presentati devono soddisfare diverse condizioni per la promozione e vengono valutati infine da una giuria di esperti. La concessione dell’aiuto finanziario avviene sulla base di una graduatoria allestita dal settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (settore TDT della CaF) e si limita al massimo al 50 per cento dei costi di progetto.
CaF