Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/31: Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) · 12 pagine
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Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto
L’OCAF regola l’organizzazione di crisi sovradipartimentale della Confederazione. Concretamente disciplina i compiti, le competenze e le responsabilità dello stato maggiore di crisi politico-strategico e dello stato maggiore di crisi operativo.
Definisce inoltre le prestazioni di sostegno dello stato maggiore centrale permanente e la collaborazione tra i diversi stati maggiori di crisi nonché tra questi ultimi e le unità amministrative (UA) dell’Amministrazione federale. La gestione di crisi comprende l’insieme delle capacità e delle attività di cui dispone un’organizzazione per gestire una crisi.
La presente ordinanza si applica a crisi di origine naturale, sociale e tecnica e copre quindi tutti gli eventi scatenanti.
L’ordinanza getta le basi per l’organizzazione di crisi in simili casi nonché per la pianificazione e la preparazione. Gli stati maggiori di crisi dipartimentali e interdipartimentali (stati maggiori specializzati), come lo stato maggiore presa d’ostaggi e ricatto o lo stato maggiore speciale asilo, sono regolati a parte in basi legali ad hoc.
Articolo 2 Organizzazione di crisi sovradipartimentale
Nel caso di crisi complesse, il Consiglio federale può impiegare un’organizzazione di crisi sovradipartimentale, composta da uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS) e da uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp). Questi due stati maggiori possono, ma non devono obbligatoriamente essere impiegati in parallelo.
Gli stati maggiori speciali/specializzati, gli stati maggiori di crisi dei dipartimenti o di singoli uffici possono essere coinvolti nei lavori dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale in caso di necessità.
Lo stato maggiore centrale permanente sostiene l’organizzazione di crisi sovradipartimentale nello svolgimento dei suoi compiti. Lo SMCPS e lo SMCOp possono assegnare dei compiti allo stato maggiore centrale permanente.
Articolo 3 Impiego dei due stati maggiori di crisi
Ci sono tre possibilità di chiedere al Consiglio federale l’impiego dell’organizzazione di crisi. Non si tratta di varianti separate, bensì complementari. Dato che le direttive per gli affari del Consiglio federale valgono anche in caso di crisi, la domanda viene presentata secondo la procedura descritta nel «classificatore rosso».
• Domanda presentata direttamente dal dipartimento tematicamente responsabile o
tramite la Conferenza dei segretari generali (CSG).
Corrisponde alla procedura vigente. Specialisti delle organizzazioni preposte (organi di riconoscimento precoce nei dipartimenti e nella CaF) prevedono che la situazione potrebbe evolvere in una crisi trasversale. Il dipartimento decide se presentare al Consiglio federale una domanda per l’impiego di un’organizzazione di crisi, eventualmente dopo essersi consultato con la CSG. Il Consiglio federale decide poi in merito all’attribuzione della responsabilità, all’impiego di un’organizzazione di crisi (SMCPS) e a eventuali altre misure.
• Domanda presentata da un dipartimento tematicamente non responsabile tramite
la CSG.
Se un dipartimento non tematicamente responsabile individua un’evoluzione che potrebbe sfociare in una crisi e, secondo la sua valutazione, rendere necessario