Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/31: Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) · 12 pagine

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precoce delle crisi, valutazione della situazione, foresight e analisi costante della situazione e del contesto).

Onde permettere un coinvolgimento rapido e mirato delle unità amministrative in caso di crisi, queste comunicano un punto di contatto alla segreteria dello stato maggiore di crisi permanente e al dipartimento.

Articolo 14 Collaborazione durante una crisi

È possibile che gli stati maggiori speciali e specializzati entrino in azione anche se non è stato attivato uno SMCPS o uno SMCOp. Secondo l’articolo 14 capoverso 2 OLOGA, questi coordinano le loro attività e le armonizzano con la politica generale del Consiglio federale. In caso di escalation, è probabile che uno stato maggiore di crisi già in azione diventi lo SMCOp, a condizione che il Consiglio federale stabilisca un dipartimento responsabile.

Se viene impiegato uno stato maggiore di crisi sovradipartimentale (SMCPS/SMCOp), si deve regolare e possibilmente armonizzare la collaborazione con gli stati maggiori specializzati (p. es. pericoli naturali, siccità, radioattività, impianti di accumulazione) e gli stati maggiori speciali (p. es. presa d’ostaggi e ricatto o asilo) impiegati. Si deve inoltre concordare il ritmo di condotta affinché le attività e le misure possano essere attuate in modo coordinato.

Il principio dipartimentale vale anche durante l’intervento, ma in caso di necessità lo SMCPS stabilisce condizioni quadro sovraordinate che devono essere rispettate anche dagli altri stati maggiori di crisi.

La legislazione speciale, come ad esempio la legislazione sull’energia nucleare, ha la precedenza rispetto a disposizioni sull’organizzazione di crisi generale e sovraordinata dell’Amministrazione federale. Eventuali disposizioni non possono modificare le competenze regolate nella legislazione speciale.

Grande importanza è attribuita alla rappresentazione di un quadro della situazione integrato. Questo viene tracciato nella presentazione elettronica della situazione (PES). Le basi legali per la PES si trovano nell’articolo 53 della legge del 25 settembre 2015 sulle attività informative (RS 121) e nell’articolo 55 dell’ordinanza dell’11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop; RS 520.12). Nella PES si possono salvare documenti e informazioni fino al livello «confidenziale».

L’obbligo di informare nel caso di misure pianificate o adottate comporta misure particolarmente importanti. Questo affinché le misure possano eventualmente essere armonizzate e accordate tra loro.

Oltre allo SMCPS e allo SMCOp, lo stato maggiore centrale permanente può consigliare e accompagnare anche stati maggiori speciali e specializzati, secondo le necessità e le possibilità.

Sezione 6: Coinvolgimento dei Cantoni e del mondo scientifico

Articolo 15 Cantoni

I Cantoni devono essere sistematicamente coinvolti sin dall’inizio nella gestione degli eventi. Per garantire un coinvolgimento mirato, ogni cantone designa un punto di contatto. La segreteria generale della CdC assume il ruolo di «Single Point of Contact» della Confederazione nei confronti delle Conferenze intercantonali e coordina soprattutto la trasmissione delle informazioni. Un’informazione tempestiva dello stato maggiore centrale permanente sulle attività previste nel Cantone permette di coinvolgere meglio i Cantoni e armonizzare le misure.