Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/31: Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) · 12 pagine

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All’elaborazione delle nuove soluzioni hanno partecipato anche diversi gruppi di lavoro. Si è inoltre constatato che per un rapido passaggio all’organizzazione di crisi e per prolungare la capacità di resistenza, gli stati maggiori di crisi dovrebbero essere sostenuti in modo mirato alle loro esigenze.

3 Principi della nuova ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale

Il progetto si orienta ai parametri per la nuova organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale, definiti dal Consiglio federale il 29 marzo 2023 in occasione della presa di conoscenza del documento di discussione.

Nel caso di crisi complesse e sfaccettate come la pandemia di COVID-19, in futuro il Consiglio federale potrà ordinare l’istituzione di uno stato maggiore di crisi politicostrategico (SMCPS) posto sotto la direzione del dipartimento responsabile. Lo SMCPS prepara gli affari all’attenzione del Consiglio federale e coordina la gestione della crisi.

Il dipartimento responsabile può impiegare uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp). Questo assume il coordinamento tra gli stati maggiori di crisi e le unità amministrative coinvolte presso i vari dipartimenti ed elabora le basi per lo SMCPS.

Per assicurare una gestione di crisi globale e sovradipartimentale, attuabile in modo rapido e sistematico, verrà istituito anche uno stato maggiore centrale permanente.

Lo stato maggiore centrale permanente aiuta i dipartimenti e le unità amministrative ad istituire la loro gestione di crisi e ad assicurare la prontezza operativa degli stati maggiori di crisi anche al di fuori di una situazione di crisi. Non è una struttura parallela indipendente che viene attivata in caso di crisi. Riunisce già in situazione normale le prestazioni fornite da diverse unità amministrative (p. es. l’anticipazione di una crisi) per un sostegno mirato in caso di crisi, in particolare ai due stati maggiori di crisi sovradipartimentali SMCPS e SMCOp. Vi rientra anche un pool di personale amministrato dall’Ufficio federale del personale.

Il Consiglio federale rimane la massima autorità direttiva ed esecutiva. L’istituzione dei due stati maggiori di crisi non invalida in alcun modo il principio dipartimentale e i processi sanciti nel «Raccoglitore rosso», incluse le eventuali procedure di consultazione e di esame accelerate.

Le seguenti basi legali vengono abrogate:

Istruzioni concernenti la gestione delle crisi dell’Amministrazione federale (FF 2019 3837).

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Ingresso

La legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) non contiene alcuna disposizione specifica che motiva la delega di competenze. Si fa quindi riferimento all’atto normativo sovraordinato nel suo insieme. Sul piano materiale, nella LOGA si tratta nello specifico degli articoli 55 e 57. L’articolo 55 LOGA autorizza il Consiglio federale e i dipartimenti a istituire altre conferenze o unità amministrative indipendenti incaricate di compiti di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento. Secondo l’articolo 57 LOGA, il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo, per un tempo limitato, alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale.