Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/31: Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) · 12 pagine
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Sezione 2: Stato maggiore di crisi politico-strategico
Articolo 5 Compiti
Lo SMCPS prepara strategie (inclusi gli scenari) e proposte al Consiglio federale sul piano politico, elabora basi decisionali e coordina la gestione di crisi a livello sovradipartimentale per conto del dipartimento responsabile. In particolare quando vengono impiegati più stati maggiori di crisi, è necessario concordare i compiti, armonizzare il ritmo di condotta e tenere conto delle interdipendenze.
Articolo 6 Composizione
Lo SMCPS è generalmente composto dai segretari generali dei dipartimenti e dai due vicecancellieri. Questi assicurano la vicinanza ai decisori politici.
Oltre a questi, si devono assolutamente coinvolgere anche l’Amministrazione federale delle finanze, l’UFG e il segretario di Stato della Segreteria di Stato dell’economia. Se necessario, il dipartimento responsabile può coinvolgere ulteriori organi dell’Amministrazione federale.
Nello SMCPS vengono coinvolti sistematicamente i Cantoni, il mondo scientifico e altri organi (p. es. del settore economico o della società civile). Ciò non costituisce tuttavia un diritto a far parte dello stato maggiore di crisi. I Cantoni vi prendono però parte non appena insorge o si profila una crisi che li tocca. Vi prendono parte anche quando, nell’ambito di impieghi dell’organizzazione di crisi, singole misure d’attuazione rientrano nella loro responsabilità. Se la Confederazione impiega uno SMCPS, la CdC e la Conferenza dei direttori più toccata dal tema assicurano che i Cantoni siano rappresentati in questo gremio. L’eventuale coinvolgimento di altri organi esterni va sistematicamente valutato caso per caso.
Sezione 3: Stato maggiore di crisi operativo
Articolo 7 Compiti
Lo SMCOp assicura il coordinamento a livello operativo ed elabora le informazioni e le basi necessarie per lo SMCPS, quando questo è in azione. La sua direzione e l’organizzazione interna competono al dipartimento responsabile. Questo può assegnare degli incarichi allo SMCOp per l’adempimento dei suoi compiti.
Articolo 8 Composizione
Lo SMCOp è composto da rappresentanti degli stati maggiori di crisi in azione, da altre unità amministrative dei dipartimenti e dall’UFG.
Il rafforzamento della funzione dell’UFG nella gestione delle crisi è stato chiesto in particolare nella raccomandazione 1 della CdG-N (Rapporto del 30 giugno 2023 «Rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità federali nell’ambito della lotta alla pandemia di COVID-19: l’esempio dell’estensione del certificato sanitario»; FF 2023 1956). Nel suo parere del 29 settembre 2023, il Consiglio federale si è detto «disposto a dare seguito alla raccomandazione 1 della CdG-N e quindi di valutare in che misura incrementare le possibilità dell’UFG di svolgere la sua funzione di controllo preventivo, in particolare in una situazione di crisi» (FF 2023 2247). Ciò vale in particolare per la verifica del rispetto dei requisiti costituzionali per la restrizione dei diritti fondamentali. In relazione all’emanazione del diritto di necessità si rimanda al postulato 23.3438 «Ricorso al diritto di necessità».
A livello operativo devono essere coinvolti anche i responsabili delle finanze delle unità amministrative interessate.