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Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 10 pagine
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Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 97 cpv. 2
2Qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti può essere censurato, se:
a. il ricorso è interposto contro un atto normativo cantonale o riguarda il diritto di voto dei cittadini, le elezioni o le votazioni popolari; e
b. nessun tribunale ha giudicato in qualità di autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale.
Art. 100 cpv. 2 lett. c
2Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
c. dell’autorità cantonale unica secondo l’articolo 7 LF-RMA;
Art. 103 cpv. 2 lett. b
2Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
b. in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena de- tentiva senza sospensione condizionale, una misura privativa della libertà o un’espulsione; l’effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
Art. 105 cpv. 3
3Il Tribunale federale non è vincolato all’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore, se:
a. il ricorso è interposto contro un atto normativo cantonale o riguarda il diritto di voto dei cittadini, le elezioni o le votazioni popolari; e
b. nessun tribunale ha giudicato in qualità di autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale.
Art. 108 cpv. 1
1Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa la non entrata nel merito su ricorsi o domande
a. manifestamente inammissibili;
b. manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c. querulomani o abusivi.
Art. 112 cpv. 2, primo e quarto periodo
2Se un’altra legge federale o il diritto pubblico cantonale lo prevede, l’autorità può notificare la sua decisione senza motivarla... Sono fatte salve disposizioni contrarie del diritto federale riguardanti i termini o l’esecutività.