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Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 10 pagine

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Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 97 cpv. 2

2Qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti può essere censurato, se:

a. il ricorso è interposto contro un atto normativo cantonale o riguarda il diritto di voto dei cittadini, le elezioni o le votazioni popolari; e

b. nessun tribunale ha giudicato in qualità di autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale.

Art. 100 cpv. 2 lett. c

2Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

c. dell’autorità cantonale unica secondo l’articolo 7 LF-RMA;

Art. 103 cpv. 2 lett. b

2Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:

b. in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena de- tentiva senza sospensione condizionale, una misura privativa della libertà o un’espulsione; l’effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;

Art. 105 cpv. 3

3Il Tribunale federale non è vincolato all’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore, se:

a. il ricorso è interposto contro un atto normativo cantonale o riguarda il diritto di voto dei cittadini, le elezioni o le votazioni popolari; e

b. nessun tribunale ha giudicato in qualità di autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale.

Art. 108 cpv. 1

1Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa la non entrata nel merito su ricorsi o domande

a. manifestamente inammissibili;

b. manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);

c. querulomani o abusivi.

Art. 112 cpv. 2, primo e quarto periodo

2Se un’altra legge federale o il diritto pubblico cantonale lo prevede, l’autorità può notificare la sua decisione senza motivarla... Sono fatte salve disposizioni contrarie del diritto federale riguardanti i termini o l’esecutività.