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Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 10 pagine
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Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 120 cpv. 4
4La Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, nella misura in cui il diritto federale lo prevede, un servizio loro subordinato, rappresentano la Confederazione in sede di azione se sono competenti in materia.
Art. 122 lett. a
La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 19507 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU) può essere domandata se:
a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure se ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.