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Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 10 pagine
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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
3In caso di partecipazione a procedure di riconoscimento e di verifica la Banca nazionale può trasmettere alle autorità estere competenti informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:
a. queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per il riconoscimento e la verifica del quadro normativo svizzero; e
b. è garantita la tutela del segreto.
4Nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3, la Banca nazionale concorda con le autorità estere competenti per la procedura di riconoscimento e di verifica lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e la loro eventuale ritrasmissione.