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Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 10 pagine

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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

4Per le trasmissioni di informazioni secondo il capoverso 1, la FINMA può riservarsi la via dell’assistenza amministrativa secondo l’articolo 42 e seguente.

5Se è necessario per assicurare l’adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione o l’inoltro all’estero di atti concernenti la relazione di vigilanza, nonché la loro pubblicazione.

Art. 42d Notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di vigilanza sui mercati finanziari

1Su richiesta di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può permetterle di effettuare la notificazione diretta di documenti a scopi di vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera, purché:

a. tali documenti non siano utilizzati per l’assunzione delle prove nelle inchieste estere o nei procedimenti esteri; e

b. l’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari richiedente accordi alla Svizzera la reciprocità.

2È fatta salva la Convenzione europea del 24 novembre 19775 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa.

Variante A per l’art. 43

Art. 43 Verifiche transfrontaliere

1La FINMA può, ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette all’estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati di verifiche.

2Essa può, alle condizioni di cui all’articolo 42 capoverso 2, permettere alle seguenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o ai loro incaricati di effettuare verifiche dirette presso le persone menzionate di seguito:

a. Consultazioneautorità cui compete, nel quadro del controllo nel Paese di origine, la vigilanza sulla persona oggetto della verifica: presso filiali, succursali e rappresentanze di istituti esteri nonché presso altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata da parte dell’autorità estera;

b. autorità cui compete, nel loro territorio, la vigilanza sull’attività della persona oggetto della verifica: presso assoggettati alla vigilanza, presso società sviz-

5 RS 0.172.030.5