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Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 10 pagine
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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 43 Verifiche transfrontaliere
1La FINMA può, ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette all’estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati di verifiche.
2Essa può, alle condizioni di cui all’articolo 42 capoverso 2, permettere alle seguenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o ai loro incaricati di effettuare verifiche dirette presso le persone menzionate di seguito:
a. autorità cui compete, nel quadro del controllo nel Paese di origine, la vigilanza sulla persona oggetto della verifica: presso filiali, succursali e rappresentanze di istituti esteri nonché presso altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata;
b. autorità cui compete, nel loro territorio, la vigilanza sull’attività della persona oggetto della verifica: presso assoggettati alla vigilanza, presso società svizzere del gruppo di assoggettati alla vigilanza che rientrano nella vigilanza su base consolidata da parte della FINMA nonché presso amministratori di indici di riferimento;
c. autorità cui compete la vigilanza su un istituto con sede nel loro territorio che per le sue attività soggette all’obbligo di autorizzazione deleghi funzioni importanti a un’impresa in Svizzera: presso queste imprese in Svizzera, limitando tuttavia la verifica alle funzioni esternalizzate.
3Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere consultate unicamente informazioni necessarie all’attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.
4La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate oggetto della verifica possono esigere tale accompagnamento.
5Le persone oggetto della verifica di cui al capoverso 2 lettere a e b devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e alla FINMA le informazioni necessarie all’esecuzione delle verifiche dirette o dell’assistenza ammi-Consultazione nistrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l’accesso alle proprie scritture contabili.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.