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Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 10 pagine

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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 16 dicembre 20056 sui revisori

Art. 26 cpv. 3bis

3bisL’assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. L’autorità di sorveglianza tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.

Art. 26a Trasmissione di informazioni da parte di imprese di revisione sotto sorveglianza statale

1Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori se:

a. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 26 capoversi 2 e 3; e

b. sono tutelati i diritti di terzi.

2La trasmissione di informazioni deve essere previamente notificata all’autorità di sorveglianza se quest’ultima ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

Consultazione

3Per le trasmissioni di informazioni, l’autorità di sorveglianza può riservarsi la via dell’assistenza amministrativa secondo l’articolo 26.

4Se è necessario per assicurare l’adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, l’autorità di sorveglianza può subordinare

6 RS 221.302