Progetto

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

5Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2, 3 e 3bis, a disciplinare in trattati internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.

2. Legge del 3 ottobre 20038 sulla Banca nazionale

Art. 14 cpv. 3, secondo periodo

3… A prescindere dagli articoli 16 capoversi 4 e 4bis, 50a, 50b e 50bbisdella presente legge e dall’articolo 39 della legge federale del 25 settembre 20209 sulla protezione dei dati (LPD), la Banca nazionale non è autorizzata a trasmettere a terzi tali dati.

Art. 21, frase introduttiva, nonché lett. a e b, frase introduttiva e numero 1

Nel quadro della sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la Banca nazionale può:

a. per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, collaborare con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza e richiedere loro informazioni;

b. trasmettere ad autorità estere di vigilanza e sorveglianza cui compete la vigilanza o la sorveglianza diretta delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica o dei loro partecipanti, informazioni non accessibili al pubblico riguardanti tali infrastrutture del mercato finanziario, purché tali autorità:

1. utilizzino le informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure le ritrasmettano a tale scopo ad altre autorità, tribunali o organi, e

Art. 50bbisCollaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero

1Per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 5, la Banca nazionale può partecipare a procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero e in questo ambito può scambiare informazioni aiConsultazione sensi del capoverso 3.

2Nel caso di procedure di riconoscimento e di verifica di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione è effettuata d’intesa con il Dipartimento.

8 RS 951.11

9 RS 235.1