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Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 10 pagine

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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

a. queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per il riconoscimento e la verifica del quadro normativo svizzero; e

b. è garantita la tutela del segreto.

4La FINMA può, alle condizioni di cui al capoverso 3, autorizzare un colloquio diretto dell’autorità estera con assoggettati alla vigilanza. La FINMA può prendere parte a questi colloqui.

5Nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3, la FINMA concorda con le autorità estere competenti per la procedura di riconoscimento e di verifica lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate secondo i capoversi 3 e 4 e la loro eventuale ritrasmissione.

Art. 42c Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza

1Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza se:

a. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 42 capoverso 2; e

b. sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.

2Possono inoltre trasmettere ad autorità estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico se:

a. queste informazioni non sono utilizzate a scopo di vigilanza sui mercati finanziari;

b. queste informazioni sono necessarie per eseguire operazioni per conto di clienti o assoggettati alla vigilanza secondo il diritto estero applicabile nel singolo caso;

c. queste informazioni non sono trasmesse né a un’autorità fiscale o penale Consultazioneestera né a un ente estero incaricato nel singolo caso da un’autorità fiscale o penale estera; e

d. in tal modo sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.

3La trasmissione di informazioni secondo il capoverso 1 deve essere previamente notificata alla FINMA se queste informazioni sono di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2.