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Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 10 pagine

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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

zere del gruppo di assoggettati alla vigilanza che rientrano nella vigilanza su base consolidata da parte della FINMA nonché presso amministratori di indici di riferimento;

c. autorità cui compete la vigilanza su un istituto con sede nel loro territorio che per le sue attività soggette all’obbligo di autorizzazione deleghi funzioni importanti a un’impresa in Svizzera: presso queste imprese in Svizzera, limitando tuttavia la verifica alle funzioni esternalizzate.

3Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere consultate unicamente informazioni necessarie all’attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

3bisSe, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o i loro incaricati intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all’amministrazione di beni oppure ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori in investimenti collettivi di capitali. Si applica l’articolo 42a.

3terLe informazioni di cui al capoverso 3bispossono essere consultate da autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o dai loro incaricati se la consultazione è proporzionata ed è ammessa la trasmissione diretta secondo l’articolo 42c.

3quaterSe la trasmissione secondo l’articolo 42c non è ammessa, la FINMA può consentire all’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari responsabile della vigilanza su base consolidata sulla persona oggetto della verifica e ai suoi incaricati di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti secondo il capoverso 3bis per gli scopi di cui al capoverso 3. La scelta di questi dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.

4La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate oggetto della verifica possono esigere tale accompagnamento.

5Le persone oggetto della verifica di cui al capoverso 2 lettere a e b devono fornireConsultazione alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e alla FINMA le informazioni necessarie all’esecuzione delle verifiche dirette o dell’assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l’accesso alle proprie scritture contabili.

Variante B per l’art. 43