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Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 10 pagine
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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Variante B per l’art. 42a
Art. 42a cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2, cpv. 3, secondo periodo, cpv. 4, primo periodo, e cpv. 6, secondo periodo
1… Le persone informate sui fatti possono rifiutare l’interrogatorio conformemente all’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA).
2Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la PA, fatti salvi i capoversi 3–6. La PA non è applicabile se le informazioni da trasmettere riguardano le seguenti persone:
a. assoggettati alla vigilanza in Svizzera o all’estero;
b. clienti le cui transazioni si riferiscono al mercato estero e sono oggetto di una richiesta estera di assistenza amministrativa in relazione a un reato di abuso di informazioni privilegiate o a una manipolazione del mercato;
3… È fatto salvo l’articolo 28 PA.
4Qualora sia applicabile la PA secondo il capoverso 2, in via eccezionale la FINMA può prescindere dall’informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente. …
6… L’articolo 22a PA non è applicabile. …
Art. 42bbisCollaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero
1Per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 6, la FINMA può partecipare a procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero e in questo ambito può scambiare informazioni ai sensi del capoverso 3.
2Nel caso di procedure di riconoscimento e di verifica di grande portata per la piazzaConsultazione finanziaria svizzera la partecipazione è effettuata d’intesa con il DFF.
3In caso di partecipazione a procedure di riconoscimento e di verifica la FINMA può trasmettere alle autorità estere competenti informazioni non accessibili al pubblico soltanto se: