Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

uniforme. Anche la FINMA ha firmato il MMoU dell’IAIS nel settembre 2011 sulla base dell’articolo 6 capoverso 2 LFINMA.

2.1.3 Standard del GAFI

Fondata nel 1989, il GAFI è l’organismo internazionale leader nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine ha emanato 40 raccomandazioni che non sono vincolanti dal punto di vista giuridico come un accordo internazionale ratificato. A livello politico, tuttavia, ogni Stato che le ha adottate è tenuto ad attuarle nel proprio diritto. Il GAFI verifica regolarmente presso i propri Stati membri la conformità delle regolamentazioni nazionali con il loro standard. Come gli altri Stati membri del GAFI, anche la Svizzera ha approvato le raccomandazioni ed è pertanto tenuta a recepirle nel suo diritto interno.

La raccomandazione 40 disciplina altre forme della cooperazione internazionale diversa dall’amministrazione giudiziaria, esortando i Paesi a garantire che le loro autorità competenti siano in grado di prestare in modo rapido, costruttivo ed efficace la cooperazione internazionale più ampia possibile negli ambiti del riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari e del finanziamento del terrorismo. In questo contesto il GAFI assume una posizione critica rispetto alla procedura del cliente ritendendo che questa procedura possa compromettere la capacità della FINMA di cooperare rapidamente a livello internazionale. Inoltre restringe l’accesso delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari estere alle informazioni dei clienti nel quadro di verifiche transfrontaliere ai sensi dell’articolo 43 LFINMA. Di conseguenza non permette all’autorità di vigilanza del Paese di origine di verificare la qualità della vigilanza su base consolidata dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo da parte della società madre18.

2.2 Cooperazione delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari dell’area dell’UE nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria

L’UE rinuncia esplicitamente ad armonizzare o uniformare il diritto amministrativo degli Stati membri (art. 197 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea19). Secondo il summenzionato principio dell’autonomia amministrativa degli Stati membri, di regola l’esecuzione del diritto dell’Unione spetta a questi ultimi. Vale a dire che l’UE si occupa dell’esecuzione diretta del diritto dell’Unione solo in settori specifici.

In virtù del principio della leale cooperazione, tra l’UE e gli Stati membri nonché tra gli Stati membri dell’UE reciprocamente esistono obblighi di cooperazione qualificati. Tuttavia, dall’articolo 4 paragrafo 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE)20 non deriva alcun obbligo generale alla cooperazione amministrativa reciproca. L’assistenza in materia amministrativa o la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri è regolamentata a livello non generale ma settoriale. Anche la cooperazione nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari nell’area dell’UE è stata regolamentata a livello settoriale e in particolare nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF).

Il SEVIF è un sistema integrato molto avanzato composto da autorità e comitati, e disciplina la cooperazione tra le autorità nazionali con l’obiettivo di assicurare una vigilanza sui mercati

18 Cfr. §457 e criterio 40.15 del rapporto di valutazione tra pari del GAFI relativa alla Svizzera di dicembre 2016 («Mutual Evaluation Report of Switzerland 2016»), consultabile all’indirizzo: www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Integrità della piazza finanziaria

19 Consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF (consultato da ultimo il: 22.4.2024).

20 Consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506- fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF (c onsultato da ultimo il: 22.4.2024).