Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

2.4 Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa

La Convenzione europea del 24 novembre 197730 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa (Convenzione STE n. 094) obbliga gli Stati membri a prestarsi assistenza amministrativa per la notificazione dei documenti in materia amministrativa31. La Convenzione è stata presentata alla firma nel 1977 ed è entrata in vigore nel 1982. Gli Stati contraenti sono, oltre alla Svizzera (in vigore dal 1° ottobre 2019), il Belgio, la Germania, l’Estonia, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, l’Austria e la Spagna32. Dal profilo materiale, la Convenzione si basa sostanzialmente sulla Convenzione dell’Aia del 1° marzo 195433 relativa alla procedura civile e sulla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 196534 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale ratificate dalla Svizzera35.

L’articolo 1 della Convenzione ne definisce il campo di applicazione. La Convenzione si applica a tutte le materie amministrative e gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciproca assistenza per la notificazione dei documenti in materia amministrativa (par. 1), ad eccezione delle materie fiscali e penali (par. 2). Con la ratifica della Convenzione STE n. 094 la Svizzera ha escluso dal campo di applicazione della Convenzione la vigilanza sui mercati finanziari mediante una dichiarazione secondo i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 136. La Convenzione non contiene però una definizione di «materia amministrativa»37. La Convenzione prevede in linea di principio che gli Stati designino un’autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notificazione e di darvi seguito (art. 2 par. 1). Gli Stati federali possono designare diverse autorità centrali (art. 2 par. 1). Oltre alla notificazione per il tramite dell’autorità centrale, se gli Stati non formulano dichiarazioni restrittive, la Convenzione permette anche altre vie di notificazione38. Un atto può quindi essere notificato direttamente al destinatario da un funzionario consolare (o da un diplomatico) dello Stato richiedente (art. 10 par. 1; cosiddetta via consolare diretta). È inoltre prevista la possibilità della notificazione postale diretta (art. 11). Anche la possibilità della notificazione per via diplomatica è mantenuta (art. 12 par. 1). La Convenzione prevede inoltre che ogni domanda di notificazione debba essere conforme a un modello che si trova nell’allegato alla Convenzione (art. 3)39. Lo Stato richiesto può eseguire la notificazione semplicemente consegnando l’atto al destinatario, se quest’ultimo è disposto ad accettarlo (art. 6 par. 2). Se lo Stato richiedente auspica che sia rispettata una determinata forma di notificazione, lo Stato richiesto deve consentirvi sempre che ciò sia compatibile con il suo diritto (art. 6 par. 1 lett. b).

L’autorità richiesta può rifiutare le domande di notificazione che non rispettano la Convenzione; in questo caso deve informare senza indugio l’autorità richiedente sui motivi di tale rifiuto

30 RS 0.172.030.5

31 Messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d’Europa

sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera, FF 2017 5061, in particolare 5071

33 RS 0.274.12

34 RS 0.274.131

35 Messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d’Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera, FF 2017 5061, in particolare 5074

37 Messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d’Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera, FF 2017 5061, in particolare 5074

38 Messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d’Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera, FF 2017 5061, in particolare 5075

39 Messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d’Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera, FF 2017 5061, in particolare 5075