Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
I riconoscimenti dell’equivalenza possono comportare per i fornitori di servizi finanziari provenienti da Stati terzi agevolazioni nel mercato interno dell’UE. Ad esempio oggi la Commissione europea riconosce che il sistema della sorveglianza sulle assicurazioni della Svizzera equivale a quello previsto nella direttiva 2009/138/CE («Solvibilità II»)24; allo stesso modo l’UE riconosce l’equivalenza della normativa svizzera in materia di controparti centrali25 e le esigenze in materia di fondi propri per il rischio di credito degli enti creditizi o delle imprese di investimento26.
La Commissione europea ha reso pubblica la sua politica in materia di equivalenza nel settore dei servizi finanziari nei confronti di Paesi non membri dell’UE in una comunicazione ufficiale del 29 luglio 201927. In questo contesto, alle autorità di vigilanza europee è stato assegnato il compito di monitorare continuamente le prassi in materia di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari dei Paesi terzi coperti da decisioni di equivalenza e di sottoporle a un esame periodico (designato anche come «monitoraggio dell’equivalenza»), e di presentare una relazione alla Commissione europea, al Consiglio europeo e al Parlamento europeo28. Le autorità di vigilanza europee sono incaricate di esaminare se i criteri e le condizioni in base ai quali sono state adottate le decisioni di equivalenza sono ancora soddisfatti.
Il monitoraggio dell’equivalenza deve consentire di seguire gli sviluppi specifici in termini di regolamentazione e vigilanza nonché gli sviluppi del mercato al fine di garantire la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la protezione degli investitori e dei clienti nonché il funzionamento del mercato interno. L’attività di monitoraggio richiede uno scambio di informazioni tra le autorità e pertanto non è comparabile con l’assistenza amministrativa basata sul singolo caso di cui agli articoli 42 e 42a LFINMA. Il contenuto delle informazioni da scambiare con un’autorità di vigilanza di uno Stato terzo nell’ambito di un’attività di monitoraggio è determinato dalla procedura di equivalenza specifica. Le informazioni riguardano anche la prassi di vigilanza per il settore al quale è stata riconosciuta l’equivalenza e devono permettere di risalire concretamente, sulla base dei singoli casi a livello di istituto, alla prassi di vigilanza. Lo scambio di informazioni tra le autorità di Stati terzi e le autorità di vigilanza europee a scopo di monitoraggio dell’equivalenza può pertanto riguardare anche informazioni dei singoli titolari di un’autorizzazione.
Alle autorità di vigilanza europee è anche consentito di cercare il contatto con le competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari allo scopo di acquisire informazioni e di stipulare con esse accordi amministrativi («bilateral or multilateral arrangements»)29 sulla cooperazione. Le autorità di vigilanza europee possono comunque svolgere l’attività di monitoraggio anche senza mettersi in contatto con le autorità estere.
Nel caso in cui le autorità dello Stato terzo non vogliano o non possano cooperare, le autorità di vigilanza europee devono farne rapporto alla Commissione europea.
24 Consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1602&from=EN (c onsultato da ultimo il: 22.4.2024).
25 Consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D2042&from=EN (c onsultato da ultimo il: 22.4.2024).
26 Consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0908- 20200107&from=EN (c onsultato da ultimo il: 22.4.2024).
27 Comunicato stampa della Commissione europea del 29 luglio 2019 Servizi finanziari: La Commissione definisce la sua politica in materia di equivalenza con i paesi terzi (c onsultato da ultimo il: 22.4.2024).
28 Cfr. Commissione europea, Equivalenza nel settore dei servizi finanziari, pag. 9 seg.
29 Si tratta solitamente di meri memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding, MoU) che non hanno un effetto giuridico vincolante e che non possono essere fatti valere in tribunale.