Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
del mercato commessi con strumenti dei mercati finanziari esteri45, e che spesso ciò avviene in maniera reiterata46. L’esperienza dimostra che la procedura del cliente (consultazione degli atti, scambio di scritti, emanazione di una decisione, procedura di ricorso) viene utilizzata per ritardare la trasmissione di informazioni e il fatto che questi ricorsi vengono in definitiva respinti in tribunale non ha alcuna importanza.
Anche organismi internazionali come il GAFI lamentano problemi nello svolgimento delle loro verifiche in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo dovuti alle criticità del quadro normativo svizzero. Questo implica un rischio di reputazione rilevante per la Svizzera e la sua piazza finanziaria. Chi opera e investe su piazze finanziarie e borsistiche estere deve essere consapevole che le autorità locali di vigilanza sui mercati finanziari possono all’occorrenza richiedere informazioni, per esempio in merito ai rischi legati all’operazione finanziaria internazionale in questione o all’identità dei clienti e allo svolgimento del mandato nel contesto della vigilanza sui mercati. In questo caso, lo standard internazionale47 prescrive che i dati corrispondenti vengano trasmessi in modo sollecito e senza processi di audizione e di ricorso.
Benché possano esistere interazioni, la collaborazione a scopi di vigilanza sui mercati finanziari si distingue dalla cooperazione amministrativa internazionale in altri settori, come per esempio quello fiscale. L’assistenza amministrativa in materia fiscale mira in linea di principio alla tassazione48, le autorità fiscali non esercitano però alcuna funzione di vigilanza sui contribuenti. Diversamente, le autorità di vigilanza sui mercati finanziari svolgono tale funzione sovraordinata di controllo e di vigilanza nell’interesse pubblico; sono responsabili allo stesso tempo sia della protezione individuale sia della protezione funzionale sovraordinata. Vale a dire che da un lato sono responsabili di contrastare minacce per i creditori, gli investitori e gli assicurati (protezione individuale) e dall’altro, nella loro funzione di vigilanza sui mercati finanziari si adoperano per evitare crisi finanziarie sistemiche, salvaguardare la fiducia del pubblico nell’intermediazione finanziaria e mantenere un mercato funzionante ed efficiente (protezione funzionale sovraordinata).
45 Un sospetto fondato nel contesto dell’assistenza amministrativa o negli abusi di informazioni privilegiate si configura quando con riferimento un valore mobiliare ammesso al commercio in una sede di negoziazione estera i relativi strumenti finanziari sono stati acquistati o venduti appena prima o appena dopo una pubblicazione in grado influenzarne il corso. Esempio: se la pubblicazione di un’informazione confidenziale (imminente concentrazione di imprese) conduce a un prevedibile incremento del corso dei titoli delle imprese coinvolte, coloro che sfruttano informazioni privilegiate acquistano i relativi strumenti finanziari appena prima della pubblicazione. Gli stessi vendono tali strumenti finanziari subito dopo la pubblicazione dell’informazione confidenziale per realizzare l’utile derivante dall’incremento del corso. Molto spesso il sospetto descritto dalle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari viene confermato attraverso l’edizione dei documenti bancari presso gli istituti bancari svizzeri coinvolti nelle transazioni. Ulteriori elementi che avvalorano il sospetto sono: volumi di negoziazione degli strumenti finanziari relativamente elevati nonché il fatto che il cliente effettui per la prima volta un investimento nel valore mobiliare corrispondente.
46 Per esempio, nel periodo 2015–2022 l’assistenza amministrativa si è occupata ripetutamente di alcune persone (ca. 10) tra loro legate in presunti gruppi di investitori che eseguono operazioni simultanee in prossimità di un evento societario (c.d. «insider ring»). Una di queste persone ha generato sette decisioni. Questi presunti «insider ring» sono stati e sono tuttora oggetto di indagine da parte di varie autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. I nominativi delle persone appartenenti ai presunti «insider ring» emergono ancora oggi con una certa regolarità in diversi dossier di assistenza amministrativa e tali persone vengono spesso anche notificate a posteriori. Alcune autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari rinunciano a presentare domande con notificazione del cliente a posteriori perché temono che la loro procedura possa essere compromessa o persino sottoposta a una revisione in caso di successivo accertamento giudiziale di una trasmissione illecita. Da un lato, la procedura del cliente a priori può comportare notevoli ritardi nella cooperazione, ma dall’altro la procedura del cliente a posteriori implica per le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari troppe incognite e scarsa certezza del diritto per le loro procedure. Questo danneggia nel complesso la reputazione della piazza finanziaria svizzera.
47 V. n. 2.1.1.
48 Cfr. art. 26 par. 1 del modello di Convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, consultabile all’indirizzo: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-ver-
sion_55ef4b9a-en#page1 (consultato da ultimo il: 22.4.2024).