Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Nell’ottica sia della protezione individuale sia della protezione funzionale sovraordinata è molto importante garantire mercati equi e trasparenti, in particolare nel settore dei mercati finanziari e dei titoli di credito, e per fare ciò è necessario procedere in modo tempestivo e risoluto per contrastare abusi di mercato (reati di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato). Se si considerano la rapidità con cui di regola sono eseguite le transazioni finanziarie transfrontaliere e i conseguenti rischi immediati per i consumatori e gli investitori, si comprende la necessità di prestare un’assistenza amministrativa tempestiva.
L’articolo 42a capoverso 4 LFINMA prevede già una certa limitazione dei diritti procedurali nell’assistenza amministrativa. Tale disposizione consente infatti alla FINMA di prescindere dall’informare i clienti interessati prima della trasmissione delle informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente (rischio di vanificazione). In questi casi l’unica possibilità è data da un controllo di legittimità a posteriori. Le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari lamentano però che proprio questo controllo di legittimità a posteriori in Svizzera compromette la certezza del diritto al momento dell’assunzione delle prove nella procedura dibattimentale estera49.
Inoltre è lecito domandarsi fino a che punto la procedura del cliente sia effettivamente ancora nell’interesse dei clienti, tanto più se si considera che ormai sono loro stessi ad accettare che gli assoggettati alla vigilanza possano trasmettere in via informale informazioni alle autorità e ai servizi esteri. Alla luce della pratica ormai ampiamente diffusa dei «waiver», ossia dichiarazioni di rinuncia attraverso le quali i clienti autorizzano gli assoggettati alla vigilanza interessati a trasmettere in via informale informazioni secondo l’articolo 42c LFINMA, l’efficacia e il reale valore aggiunto degli obblighi del segreto previsti dall’attuale procedura del cliente della FINMA sono quantomeno dubbi50.
Vengono presentate due possibili varianti di modifica: la variante A inasprirebbe la procedura di assistenza amministrativa mediante l’abrogazione dei diritti di audizione e di ricorso dei clienti interessati (procedura del cliente) e allineerebbe così coerentemente la procedura di assistenza amministrativa e i suoi requisiti alle ampie possibilità esistenti della trasmissione informale di informazioni direttamente da parte degli assoggettati alla vigilanza. L’attuazione, in particolare, di questa variante consentirebbe di creare un quadro giuridico chiaro e coerente per la collaborazione internazionale delle autorità di vigilanza svizzere, da un lato, e gli assoggettati alla vigilanza, dall’altro, contribuendo così a rafforzare decisamente il ruolo globale e la reputazione della piazza finanziaria svizzera attraverso.
Con la variante B la procedura dei clienti subirebbe una limitazione sia in presenza di fattispecie di abuso di mercato, se queste si riferiscono al mercato finanziario estero. Le domande di assistenza amministrativa riguardanti reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato implicano spesso un sospetto fondato di coinvolgimento dei clienti o dei conti interessati51. In concreto, la procedura del cliente finisce molto spesso per proteggere i
49 Si tratta della dottrina del «frutto dell’albero avvelenato» che descrive l’effetto a distanza dei divieti di utilizzo delle prove. Secondo questa dottrina, vietare l’utilizzo delle prove può condurre all’esclusione non solo della prima prova ottenuta in modo dichiarato illegittimo ma anche delle prove immediatamente successive che sono state rinvenute sulla base della prima prova. Questo potrebbe compromettere l’intera procedura.
50 Ai sensi delle condizioni generali di molte banche svizzere, con l’avvio di una relazione d’affari e l’esecuzione di transazioni e servizi, in particolare se esiste un legame con l’estero, i clienti rinunciano già oggi alla protezione garantita dal segreto bancario e dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Così facendo, i clienti permettono alla loro banca di rivelare informazioni a parti terze estere (come segnatamente autorità e servizi esteri). Cfr. anche il rapporto del Consiglio federale di febbraio 2022 sulla Finanza digitale, pag. 24 secondo cui «l’importanza dell’obbligo del segreto è evoluta nel corso del tempo (ad es. in relazione all’ormai consolidato scambio automatico di informazioni)».
51 Spesso, a causa dell’andamento del corso di un valore mobiliare ammesso alla sede di negoziazione estera, come descritto nella richiesta di assistenza amministrativa, e delle transazioni identificate eseguite in prossimità temporale dell’evento in grado di influenzare il corso del valore mobiliare, come confermate dai documenti raccolti presso l’istituto bancario svizzero, esiste un sospetto urgente di comportamento abusivo sul mercato.