Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
clienti sui quali pende un sospetto fondato di reati di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato commessi con strumenti finanziari esteri. Non di rado, nel corso degli anni risultano sempre coinvolte le stesse persone. La procedura del cliente secondo il nuovo articolo 42a capoverso 2 AP-LFINMA non deve quindi trovare applicazione unicamente nei casi in cui le transazioni dei clienti si ripercuotono sul mercato estero e la richiesta estera di assistenza amministrativa si riferisce a un reato di abuso di informazioni privilegiate o a una manipolazione del mercato52. In queste inchieste su abusi di mercato, per la FINMA non deve esistere nemmeno un obbligo di informazione a posteriori. La procedura del cliente deve invece continuare ad applicarsi in tutti gli altri casi (p. es. attività illecita, violazione di obblighi di notifica e di pubblicità).
Per entrambe le varianti, la procedura deve ancora prevedere per la FINMA l’obbligo di verificare concretamente i requisiti legali della confidenzialità, della specialità e della proporzionalità secondo l’articolo 42 LFINMA nonché l’esistenza di un sospetto iniziale sufficiente prima di prestare la sua assistenza amministrativa53. Continuerebbe altresì a trovare applicazione la procedura di edizione con i diritti di audizione e di ricorso del detentore delle informazioni previste dalla PA54. In questo ambito, deve continuare a essere garantita la protezione giuridica speciale per tutti gli interessati dalla procedura di assistenza amministrativa della FINMA.
La procedura del cliente con le sue ampie possibilità di audizione e di ricorso non corrisponde più allo standard internazionale, pregiudicando sempre più l’efficacia della procedura di assistenza amministrativa. Ciò comporta dei rischi sia per il sistema finanziario interconnesso a livello internazionale sia per la fiducia nei mercati finanziari e nella vigilanza della Svizzera sui mercati finanziari, compromettendone la reputazione globale. Nel contesto della procedura di assistenza amministrativa gli interessi individuali della protezione giuridica sono in conflitto con l’interesse pubblico per mercati finanziari stabili, integri e trasparenti nonché con la protezione di altri partecipanti al mercato e il loro legittimo diritto a operare in mercati equi e trasparenti. Questo dualismo tra i diritti individuali dei clienti e gli interessi pubblici in termini di integrità del mercato e stabilità finanziaria richiede una ponderazione degli interessi.
Alla luce di quanto precede, la limitazione dei diritti di audizione e di ricorso è adeguata, necessaria e ragionevole per salvaguardare questi importanti interessi pubblici. Il cambiamento di paradigma dovuto a una potenziale soppressione della procedura del cliente sembra quindi giustificato nell’ottica dell’interessi pubblico preponderante.
3.1.2 Collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero (art. 42bbis AP-LFINMA)
Il riconoscimento del quadro normativo svizzero e della derivante prassi di vigilanza della FINMA costituisce spesso la premessa affinché i fornitori svizzeri di servizi finanziari possano
52 I casi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate rappresentano circa il 65 % di tutte le domande di assistenza amministrativa (cfr. FINMA, Statistiche della FINMA relative all’enforcement 2020–2023, consultabili all’indirizzo: www.finma.ch > Documentazione > Pubblicazioni della Finma > Statistiche e cifre > Statistiche > Enforcement (consultato da ultimo: il 22.4.2024).
53 La FINMA deve esaminare se sussistono sufficienti indizi di possibili infrazioni a disposizioni di legge o regolamentari oppure di possibili distorsioni del mercato che giustificano la richiesta di assistenza amministrativa. Deve rifiutare l’assistenza amministrativa se le informazioni richieste non hanno alcun nesso con l’inchiesta o non sono pertinenti, vale a dire se non risultano essere potenzialmente rilevanti per il chiarimento della fattispecie in questione, tanto da equivalere a una ricerca illecita generalizzata e indiscriminata di prove («fishing expedition»). In qualità di autorità richiesta, la FINMA è vincolata all’esposizione dei fatti fornita dall’autorità estera, a meno che tale descrizione non contenga errori, lacune o contraddizioni evidenti; cfr. messaggio del 3 settembre 2014 concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria, FF 2014 6445, in particolare 6578.
54 Se un detentore se un detentore delle informazioni si oppone alla consegna dei dati (cpv. 1) questa procedura amministrativa ha per oggetto unicamente la consegna alla FINMA e non attribuisce alcuna qualità di parte riguardo alla trasmissione alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari da parte della FINMA.