Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

avere accesso al mercato all’estero. In virtù di un simile riconoscimento, come per esempio i riconoscimenti dell’equivalenza della Commissione europea, i fornitori svizzeri di servizi finanziari possono, per citare alcuni esempi, ottenere l’autorizzazione ad avviare un’attività transfrontaliera all’estero oppure essere esonerati da determinati requisiti normativi nel Paese in cui esercitano l’attività55. La FINMA viene regolarmente coinvolta in tali procedure di verifica condotte da autorità estere, come per esempio le autorità di vigilanza europee, e contribuisce a queste verifiche in vista del riconoscimento del quadro normativo svizzero e della prassi di vigilanza vigente in Svizzera.

Le autorità estere che si occupano di questi riconoscimenti e di queste verifiche possono anche non essere autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi dell’artico 42 LFINMA e la collaborazione in questo contesto potrebbe non essere finalizzata a una attività di vigilanza vera e propria su un fornitore di servizi finanziari o sui mercati finanziari. La collaborazione serve, come anticipato, a preparare il riconoscimento del quadro normativo svizzero nonché della derivante prassi di vigilanza della FINMA in un determinato settore del mercato finanziario. Le informazioni trasmesse devono mettere l’autorità estera nelle condizioni di valutare il quadro normativo svizzero e la prassi di vigilanza. Pertanto, la collaborazione della FINMA nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero non coincide nelle sue linee di principio con l’assistenza amministrativa internazionale in senso stretto secondo l’articolo 42 e seguente LFINMA e pertanto queste disposizioni potrebbero non costituire una base legale sufficiente.

In determinate circostanze, nemmeno l’articolo 42b LFINMA offre una base legale sufficiente per la collaborazione nelle procedure internazionali di riconoscimento e di verifica relative al quadro normativo svizzero. In linea di principio, l’articolo 42b LFINMA ammette uno scambio di informazioni solo con organizzazioni o organismi internazionali ai quali la Svizzera partecipa attivamente (p. es. con status di membro o come «membro cooperativo»), tramite la FINMA, la BNS o un’autorità amministrativa (cfr. anche il messaggio concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria56). Si tratta di organizzazioni che si concentrano sull’elaborazione di standard internazionali per la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati nonché per il funzionamento corretto del mercato finanziario. Tra queste figurano il Fondo monetario internazionale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, la IAIS, la IOSCO, il GAFI e il FSB. Secondo il tenore dell’articolo 42b LFINMA, il suo campo di applicazione è altresì limitato allo scambio di informazioni nell’ambito di iniziative multilaterali di queste organizzazioni e di questi organismi. Una trasmissione di informazioni al di fuori di una simile iniziativa multilaterale, che per esempio venisse richiesta solo dalla Svizzera, potrebbe esulare dal campo di applicazione dell’articolo 42b LFINMA. Ne consegue, come già anticipato, che nemmeno l’articolo 42b LFINMA, che pure disciplina un caso di collaborazione internazionale della FINMA al di fuori dell’assistenza amministrativa in senso stretto secondo l’articolo 42 LFINMA, fornisce una base legale chiara per lo scambio di informazioni nel quadro delle procedure di riconoscimento e di verifica di autorità estere.

Senza un chiaro recepimento formale a livello di legge, la FINMA potrebbe non riuscire a prestare la collaborazione internazionale necessaria ai fini del riconoscimento del quadro normativo svizzero. Di regola, il diritto attuale ammette la trasmissione unicamente di informazioni accessibili al pubblico relative alla prassi di vigilanza della FINMA, alle istruzioni della FINMA e agli assoggettati alla vigilanza. La FINMA esaurisce così i poteri che il quadro giuridico le conferisce. Di conseguenza, dal punto di vista delle autorità di verifica estere, in passato la FINMA non è stata sempre in grado di fornire le informazioni, in particolare anche quelle non accessibili al pubblico, necessarie per la verifica del quadro normativo e della derivante prassi

55 V. considerazioni di cui al n. 2.3.

56 Messaggio del 3 settembre 2014 concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria, FF 2014 6445, in particolare

6580 e (per l’analogo art. 50b LBN) 6561