Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
diritto federale e segnatamente del diritto internazionale che permettono una notificazione diretta dei documenti in materia amministrativa dall’estero è in aumento66.
Data la necessità di una comunicazione il più possibile tempestiva e diretta nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari67, per esempio nei casi di violazioni della legge, e allo scopo di tutelare l’integrità e la trasparenza del mercato finanziario, è importante che la notificazione transfrontaliera di documenti a destinatari in Svizzera o all’estero a scopi di vigilanza sui mercati finanziari possa avvenire in modo diretto. La possibilità della notificazione diretta a scopi di vigilanza sui mercati finanziari è oggi spesso anche una delle condizioni affinché i fornitori svizzeri di servizi finanziari possano ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività transfrontaliera. Le attuali disposizioni sull’assistenza amministrativa della LFINMA non forniscono però una base legale per una notificazione transfrontaliera conforme alla legge di documenti ufficiali a scopi di vigilanza sui mercati finanziari dall’estero verso la Svizzera. Tale notificazione non è ammessa nemmeno nei confronti degli Stati che, come la Svizzera, hanno ratificato la Convenzione STE n. 094, poiché la Svizzera ha escluso la vigilanza sui mercati finanziari dal campo di applicazione della Convenzione68.
Per i motivi appena descritti, in un nuovo articolo 42d LFINMA verrebbe conferito alla FINMA il potere di permettere, su richiesta di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari, la notificazione transfrontaliera di documenti a un destinatario in Svizzera anche per via diretta e postale, se ciò avviene a scopi di vigilanza sui mercati finanziari e se è garantita la reciprocità con lo Stato dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari richiedente. La notificazione diretta di documenti a scopi di assunzione delle prove nelle inchieste o nei procedimenti esteri o a scopi di accertamento di una fattispecie non ancora definita (p. es. decisioni di edizione, convocazione a testimoniare e simili) non deve invece ottenere efficacia giuridica, deve cioè restare in contrasto con le disposizioni sull’assistenza amministrativa secondo l’articolo 42 e seguenti LFINMA ed essere preclusa69. Questi atti ufficiali devono continuare a essere richiesti attraverso la procedura di assistenza amministrativa della FINMA e possono essere eseguiti sul territorio svizzero solo se ciò ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di assistenza amministrativa della FINMA. Occorre inoltre autorizzare il Consiglio federale a modificare la summenzionata dichiarazione svizzera che esclude la vigilanza sui mercati finanziari dal campo di applicazione della Convenzione STE n. 094. A questo scopo viene presentato un decreto federale corrispondente.
3.1.5 Verifiche transfrontaliere (art. 43 AP-LFINMA)
Secondo l’attuale articolo 43 capoverso 1 LFINMA, la FINMA può, ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari e a scopi di vigilanza sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche transfrontaliere all’estero solo presso assoggettati alla vigilanza oppure farle eseguire
66 L’Istituto federale della proprietà intellettuale è per esempio autorizzato a dichiarare nei confronti delle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità (cfr. art. 42 cpv. 2 della legge sulla protezione dei marchi [LPM], RS 232.11). Anche l’Accordo aggiuntivo del 27 agosto 2009 alla Convenzione con la Francia per evitare la doppia imposizione prevede la notificazione postale diretta dei crediti fiscali; cfr. in proposito il messaggio concernente l’approvazione del nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione per evitare la doppia imposizione con la Francia, FF 2009 1323, in particolare 1333 (cfr. art. 28bis par. 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale, RS 0.672.934.91). Cfr. anche art. 29 della Convenzione di sicurezza sociale con il Brasile (RS 0.831.109.198.1).
67 Cfr. in questo senso anche l’art. 42c LFINMA, che al contrario permette il contatto diretto e lo scambio informale tra l’assoggettato alla vigilanza svizzero e le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché altre autorità.
68 V. considerazioni di cui al n. 2.4.
69 Tali atti ufficiali compiuti da uno Stato estero o per conto di uno Stato estero sul territorio svizzero rappresentano una violazione della sovranità svizzera e sono passibili di pena secondo l’articolo 271 CP se eseguiti senza la necessaria autorizzazione di un Dipartimento o del Consiglio federale (art. 31 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; RS 172.010.1).