Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

In questi casi di trasmissione diretta di informazioni da parte degli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA non è necessario rispettare né il principio della specialità né il principio della confidenzialità, bensì occorre unicamente assicurare che siano tutelati i diritti dei clienti interessati e di terzi. Questo perché non si tratta di una forma di trasmissione di informazioni che potrebbe essere prestata dalla FINMA attraverso la via dell’assistenza amministrativa (le informazioni non sono trasmesse a scopo di vigilanza). Poiché in questi casi la FINMA non potrebbe prestare alcuna assistenza amministrativa non è richiesta nemmeno alcuna notifica alla FINMA. Ad ogni modo, anche in questa ipotesi non possono essere trasmesse informazioni né a un’autorità fiscale o penale estera né a un ente estero specificamente incaricato da un’autorità fiscale o penale estera.

Conformemente all’articolo 42c capoverso 4 AP-LFINMA, la FINMA può rinunciare alla riserva dell’assistenza amministrativa nei confronti degli assoggettati alla vigilanza e di determinate autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari in generale e a priori.

3.1.4 Notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di vigilanza sui mercati finanziari (art. 42d AP-LFINMA)

Nella collaborazione internazionale a scopi di vigilanza sui mercati finanziari si pone regolarmente la questione di sapere se e come le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari possano notificare documenti ufficiali a destinatari in Svizzera, al fine di garantire il diritto a essere sentiti, oppure se e come la FINMA possa notificare documenti ufficiali a destinatari all’estero. Per esempio una decisione deve essere correttamente notificata per potere essere efficace (art. 34 cpv. 1 PA). La notificazione permette al destinatario di prendere conoscenza del contenuto della decisione62. La notificazione è un procedimento tecnico mediante il quale la decisione è trasmessa ai destinatari; rappresenta quindi una parte del processo di apertura della procedura63.

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha descritto la situazione giuridica nel seguente modo: «In effetti, la notificazione di un atto ufficiale che può avere effetti giuridici (diversamente da un atto dal contenuto meramente informativo) costituisce un atto di un potere pubblico la cui esecuzione spetta alle autorità locali […]. Perciò, se la notificazione va effettuata all’estero, occorre procedere per via diplomatica o consolare a meno che una convenzione internazionale preveda espressamente il contrario […]. La notificazione diretta all’estero per posta è un atto di un potere pubblico su territorio straniero. Un’autorità giudiziaria o un organo dello Stato mittente non può effettuarlo senza il consenso dello Stato di destinazione. Un atto giudiziario notificato in modo irregolare è senza effetto64.» Questa concezione giuridica poggia sull’idea secondo cui la notificazione di documenti ufficiali su territorio straniero costituisce un’ingerenza nella sovranità dello Stato. Senza un pertinente accordo internazionale la notificazione diretta per via postale è viziata alla luce del diritto internazionale65. Il numero delle disposizioni del

62 Cfr. Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank, ad art. 34, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (a c. di), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. marg. 2.

63 Cfr. Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank, op. cit., n. marg. 9.

64 Sentenza del TAF C-2343/2009 del 26 agosto 2011 consid. 2.2.

65 Sentenze del Tribunale federale 2C_827/2015 e 2C_828/2015 del 3 giugno 2016 (di cui alcuni estratti sono stati pubblicati nella DTF 142 II 411) consid. 3.2 non pubblicate ufficialmente. Il Tribunale federale precisa nella sua sentenza che la notificazione di una decisione per via postale diretta in violazione del principio di territorialità legittima a impugnare la decisione, ma non è causa di nullità. Nella sentenza 4A_161/2008 del 1° luglio 2008 consid. 4.1, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la notificazione in violazione della sovranità di uno scritto volto a promuovere un’azione di diritto privato è nulla; la parte che ha ricevuto lo scritto può invocare l’incompatibilità della notificazione con il diritto internazionale per opporsi al riconoscimento della decisione di merito.