Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
La valutazione ex post59 della circolare della FINMA 2017/6 Trasmissione diretta60 ha messo in luce che, all’atto dell’applicazione pratica, i capoversi 1 e 2 dell’articolo 42c LFINMA danno luogo a dubbi interpretativi. La modifica proposta dell’articolo 42c LFINMA è quindi tesa chiarire il rapporto tra il capoverso 1 e il capoverso 2 definendo in modo più preciso i requisiti corrispondenti, in special modo anche i requisiti di scopo e il campo di applicazione delle disposizioni. Anche il ruolo della FINMA in questo contesto deve essere chiarito e i requisiti per la collaborazione diretta degli assoggettati alla vigilanza devono essere allineati ai requisiti per la collaborazione delle autorità e per l’assistenza amministrativa della FINMA.
In particolare, l’articolo 42c capoverso 1 LFINMA deve disciplinare la trasmissione diretta, da parte degli assoggettati a scopi di vigilanza, di informazioni non accessibili al pubblico ad autorità di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza. Questa trasmissione di informazioni deve essere ammessa unicamente se sono adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa della FINMA (cioè della confidenzialità e della specialità secondo l’art. 42 cpv. 2 LFINMA) e se sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi. Le trasmissioni di informazioni secondo l’articolo 42c capoverso 1 LFINMA devono essere previamente notificate alla FINMA se queste sono di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2 LFINMA (art. 42c cpv. 2 LFINMA). Questo caso si configura quando l’informazione stessa è di grande importanza ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LFINMA, tale da giustificare un obbligo di notifica anche a prescindere da una sua eventuale trasmissione, oppure quando è la trasmissione stessa a essere di grande importanza; vale a dire che un’informazione può diventare un’informazione di grande importanza anche per il fatto che deve essere trasmessa all’estero. Nella valutazione della grande importanza secondo il capoverso 3 dell’articolo 42c LFINMA è determinante il momento della trasmissione.
Nella sua versione modificata, l’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA deve prevedere che gli assoggettati alla vigilanza possano trasmettere direttamente all’estero anche informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti o di assoggettati alla vigilanza e che sono necessarie per l’esecuzione delle operazioni secondo il diritto estero applicabile (di regola il diritto in materia di mercati finanziari). A differenza delle trasmissioni di informazioni secondo l’articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA, quelle secondo l’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA non sono vincolate a uno scopo di vigilanza sui mercati finanziari, come esplicitato nella disposizione. Queste trasmissioni di informazioni, che di regola sono di importanza minore, si riferiscono, come già accennato, a operazioni di clienti o di assoggettati alla vigilanza e avvengono secondo il diritto estero applicabile allo scopo di eseguire queste operazioni.
Un caso esemplare di applicazione dell’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA sono le notifiche a repertori esteri di dati sulle negoziazioni effettuate dagli assoggettati alla vigilanza nel quadro di operazioni con valori mobiliari per i loro clienti. L’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA non è però limitato unicamente alle notifiche collettive standardizzate in virtù di obblighi di notifica e di informazione esteri. Se le condizioni sono soddisfatte, in singoli casi sono possibili anche altre trasmissioni, tra cui ad esempio trasmissioni di risposte specifiche degli assoggettati alla vigilanza a richieste individuali su singole transazioni o singoli clienti61.
59 Cfr. FINMA, Ex-post-Evaluations- und Erläuterungsbericht. Bericht über die Evaluation vom 19. Juli bis 13. September 2019 zum Rundschreiben 2017/6 «Direktübermittlung» und Erläuterungen zum Entwurf des teilrevidierten Rundschreibens, consultabile all’indirizzo: www.finma.ch > Documentazione > Indagini conoscitive e valutazioni > Indagini conoscitive concluse > 2020 (consultato da ultimo il: 22.4.2024).
60 Cfr. circolare 2017/6 Trasmissione diretta, consultabile all’indirizzo: www.finma.ch > Documentazione > Circolari (consultato da ultimo il: 22.4.2024).
61 Cfr. FINMA, Ex-post-Evaluations- und Erläuterungsbericht. Bericht über die Evaluation vom 19. Juli bis 13. September 2019 zum Rundschreiben 2017/6 «Direktübermittlung» und Erläuterungen zum Entwurf des teilrevidierten Rundschreibens, pag. 17, consultabile all’indirizzo: www.finma.ch > Documentazione > Indagini conoscitive e valutazioni > Indagini conoscitive concluse > 2020 (consultato da ultimo il: 22.4.2024).