Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

di vigilanza della FINMA. Questa incertezza circa le possibilità legali di pubblicazione della FINMA influenza negativamente gli esiti delle verifiche.

Partendo dall’attuale articolo 42b LFINMA che, come accennato, disciplina pure un caso di collaborazione internazionale della FINMA al di fuori dell’assistenza amministrativa in senso stretto secondo l’articolo 42 LFINMA, il nuovo articolo 42bbisLFINMA intende creare una base legale specifica che, nel contesto delle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere, permetta in modo chiaro ed esplicito la trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico relative al quadro normativo svizzero e alla prassi di vigilanza della FINMA, purché queste informazioni siano ritenute dalla FINMA rilevanti per gli scopi della verifica del quadro normativo svizzero e della sua prassi di vigilanza.

Tali informazioni comprendono in particolare istruzioni e processi interni della FINMA ed estratti dai dossier di vigilanza della FINMA che possono anche contenere informazioni sugli assoggettati alla vigilanza della FINMA, quindi anche programmi e priorità di vigilanza della FINMA in merito a un istituto assoggettato, esempi di verifiche di garanzia dell’irreprensibilità nonché estratti di rapporti di vigilanza e di audit.

3.1.3 Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza (art. 42c AP-LFINMA)

L’articolo 42c LFINMA è stato introdotto dal legislatore per sgravare gli assoggettati alla vigilanza e soprattutto per i loro collaboratori. Nelle intenzioni del legislatore, gli assoggettati alla vigilanza dovevano essere messi in condizione di adempiere i propri obblighi nei confronti delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e di altri enti incaricati della vigilanza potendo contare sulla certezza del diritto, senza cioè esporre i loro collaboratori a un rischio permanente di compiere atti punibili ai sensi dell’articolo 271 del Codice penale svizzero (CP)57. Tuttavia, l’articolo 42c LFINMA non si limita unicamente ai casi di applicazione dell’articolo 271 CP.

Secondo il vigente articolo 42c capoverso 1 LFINMA gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza informazioni non accessibili al pubblico se sono adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa e sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi. Secondo l’articolo 42c capoverso 2 LFINMA gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere ad autorità estere e agli enti da queste incaricati anche informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza, sempre che i diritti dei clienti e di terzi siano tutelati. Al capoverso 3, l’attuale articolo 42c LFINMA prevede inoltre che una trasmissione di informazioni da parte degli assoggettati alla vigilanza direttamente a un’autorità estera o a un ente incaricato deve essere previamente notificata alla FINMA se tali informazioni sono di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2 LFINMA. La FINMA può sempre riservarsi la via dell’assistenza amministrativa, anche se dall’introduzione dell’articolo 42c LFINMA, nel 2016, si è avvalsa solo molto raramente di questa possibilità58.

57 RS 311.0

58 In base ai dati della FINMA, negli anni dal 2017 al 2022 la FINMA si è riservata la via dell’assistenza amministrativa solo 15 volte.