Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
da società di audit o da incaricati di verifiche. Viceversa, secondo l’attuale dettato dell’articolo 43 capoverso 2 LFINMA, può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche transfrontaliere degli assoggettati alla vigilanza in Svizzera solo70 se tali autorità sono responsabili, nel quadro del controllo nel Paese di origine, della vigilanza sull’assoggettato oggetto della verifica oppure sono responsabili, nel loro territorio, della vigilanza sull’attività dell’assoggettato oggetto della verifica e se sono adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa di cui all’articolo 42 capoverso 2 LFINMA. Da sempre sorgono dubbi nei casi di esternalizzazioni di attività («outsourcing») all’interno o all’esterno di un gruppo di imprese quando il fornitore svizzero di servizi non rientra formalmente nella vigilanza su base consolidata da parte dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari (quindi quando questa non è l’autorità di vigilanza del Paese di origine o l’«home supervisor») e lo stesso prestatore esterno di servizi non è nemmeno assoggettato alla vigilanza della FINMA.
Considerato il crescente numero di esternalizzazioni di attività, compiti e operazioni a imprese non assoggettate alla vigilanza, interne ed esterne a un gruppo, il campo di applicazione dell’articolo 43 AP-LFINMA appare troppo ristretto. Mediante la revisione dell’articolo 43 capoverso 1 AP-LFINMA, la FINMA deve ottenere da un lato la facoltà di richiedere, ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari e a scopi di vigilanza sui mercati finanziari, verifiche transfrontaliere all’estero, ovunque si trovino le informazioni rilevanti, a prescindere dal fatto che l’impresa oggetto della verifica sia o meno assoggettata alla vigilanza all’estero. Nel senso opposto, l’articolo 43 capoverso 2 lettera c AP-LFINMA deve ora prevedere che la FINMA possa permettere ad autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche transfrontaliere dei fornitori di servizi non assoggettati in Svizzera, anche quando questi fornitori non rientrano formalmente nella vigilanza su base consolidata all’estero, purché esista un rapporto di esternalizzazione del fornitore di servizi oggetto della verifica con un istituto finanziario assoggettato alla vigilanza all’estero. In questo caso, come anche nel caso degli amministratori di indici di riferimento (nuova lett. b) la cui attività è assoggettata unicamente alla vigilanza all’estero, la FINMA deve potere permettere verifiche transfrontaliere se sono adempiute le condizioni per l’assistenza amministrativa sancite dall’articolo 42 capoverso 2 LFINMA. La FINMA deve mantenere l’attuale facoltà di permettere a determinate autorità di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche transfrontaliere non solo nel caso singolo ma anche in via generale a priori.
L’articolo 43 LFINMA disciplina, ai capoversi 3bise 3ter, il cosiddetto «private banking carve out» o la possibilità, per un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari, di accedere alle informazioni dei clienti in occasione di una verifica transfrontaliera diretta. In sostanza, l’attuale articolo 43 capoverso 3bisLFINMA prevede che la FINMA rilevi essa stessa queste informazioni e le trasmetta alle autorità richiedenti nel quadro dell’assistenza amministrativa ordinaria. In questo caso trova applicazione l’articolo 42a LFINMA (Procedura di assistenza amministrativa). Inoltre, secondo l’articolo 43 capoverso 3terLFINMA, la FINMA può consentire a un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari responsabile della vigilanza su base consolidata sull’assoggettato oggetto della verifica di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti. La scelta dei dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.
Nel caso in cui la procedura del cliente secondo l’articolo 42a capoversi 2 e 4–6 LFINMA non venisse soppressa completamente (cfr. variante A per l’art. 42a AP-LFINMA) e continuasse ad applicarsi, la variante A per l’articolo 43 capoverso 3terAP-LFINMA stabilisce che la FINMA, contestualmente a una verifica transfrontaliera diretta, potrà permettere anche la consultazione diretta dei dossier di clienti nell’ambito di applicazione del «private banking carve out»
70 Le verifiche transfrontaliere con procedure di audit necessitano del permesso preliminare da parte della FINMA. Da queste devono essere distinte le cosiddette visite di cortesia e le verifiche transfrontaliere senza procedure di audit, che richiedono al massimo una previa comunicazione alla FINMA; cfr. a questo proposito anche Guida pratica agli incontri secondo l’art. 43 LFINMA (edizione del 3 marzo 2017), in particolare punti 2.1 e 2.2; www.finma.ch > Applicazione > Assistenza amministrativa > Assistenza amministrativa internazionale > Controlli in loco (consultato da ultimo il: 22.4.2024).