Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

(cfr. cpv. 3bis) se ciò avviene nei limiti della proporzionalità e se la trasmissione diretta sarebbe ammessa secondo l’articolo 42c AP-LFINMA. In particolare, devono essere tutelati i diritti dei clienti interessati e di terzi eventualmente interessati, di regola mediante un consenso o una dichiarazione di rinuncia («waiver») dei clienti o terzi interessati.

Nei casi di cui all’articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA, per determinare se sia opportuno e in quale misura consultare informazioni di clienti e di terzi in occasione di una verifica transfrontaliera si applicano i principi della specialità e della confidenzialità nonché della proporzionalità (art. 42 cpv. 2 e 4 LFINMA). In ogni caso, le verifiche non devono servire primariamente a consultare informazioni di clienti e di terzi in maniera arbitraria; in particolare, l’autorità estera dovrebbe limitarsi a un campione scelto in base a criteri predefiniti.

Se le condizioni di una trasmissione diretta secondo l’articolo 42c AP-LFINMA sono adempiute è possibile, anche durante la verifica in loco, trasmettere informazioni non accessibili al pubblico (comprese le informazioni dei clienti consultate nei limiti della proporzionalità) direttamente all’autorità estera secondo l’articolo 42c AP-LFINMA.

Se la trasmissione secondo l’articolo 42c AP-LFINMA non è ammessa (p. es. in assenza di dichiarazioni di rinuncia), la FINMA deve, per gli scopi di cui all’articolo 43 capoverso 3 LFINMA, potere consentire all’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari responsabile della vigilanza su base consolidata sulla persona oggetto della verifica e ai suoi incaricati di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti, come da attuale articolo 43 capoverso 3bisLFINMA. La scelta di questi dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.

Qualora la procedura del cliente venisse abrogata completamente (cfr. variante A per l’art. 42a AP-LFINMA), la variante B per l’articolo 43 AP-LFINMA propone anche l’abolizione totale del cosiddetto «private banking carve out». Ciò significa che la soppressione completa dell’attuale procedura del cliente come prevista dalla variante A per l’articolo 42a AP-LFINMA implica inevitabilmente anche l’abolizione della protezione del cliente secondo l’articolo 43 capoversi 3bis e 3terLFINMA.

3.1.6 Disposizioni sull’assistenza amministrativa sancite dalla LSR

Analogamente alla modifica delle disposizioni sull’assistenza amministrativa contenute nella LFINMA, in vista della sorveglianza delle società svizzere facenti capo alle reti di revisione globali è necessario adeguare anche le disposizioni sull’assistenza amministrativa concernenti la cooperazione con le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori dell’articolo 26 LSR e quelle in materia di atti di verifica transfrontaliera dell’articolo 27 LSR. Tali disposizioni della LSR vengono allineate per analogia a quelle della LFINMA e viene altresì esplicitamente disciplinata l’esecuzione di ispezioni tramite i mezzi di comunicazione a distanza. Analogamente alla modifica della LFINMA, viene anche creata una nuova base legale esplicita per la trasmissione diretta di informazioni alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori da parte delle imprese di revisione sotto sorveglianza (art. 26a AP-LSR) nonché per la notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di sorveglianza (art. 26b LSR).

3.1.7 Disposizioni sull’assistenza amministrativa sancite dalla LBN

Parallelamente alla modifica delle disposizioni sull’assistenza amministrativa contenute nella LFINMA è necessario allineare alle disposizioni modificate della LFINMA anche le disposizioni sull’assistenza amministrativa sancite dalla LBN, segnatamente con riferimento all’attività di sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica esercitata dalla BNS. A questo fine, l’articolo 21 LBN (Collaborazione con autorità estere) viene integrato con