Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
i requisiti dell’assistenza amministrativa posti dall’articolo 42 capoverso 2 lettera a LFINMA introdotti nel 2016 (principio della specialità e ritrasmissione di informazioni). Viene inoltre previsto un nuovo articolo 50bbisAP-LBN (Collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero), analogamente al nuovo articolo 42bbisLFINMA, al fine di agevolare l’attività congiunta della BNS e della FINMA, in particolare nel contesto delle valutazioni dell’equivalenza e delle attività di monitoraggio condotte dall’UE nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario.
3.2 Attuazione
L’emanazione di un’ordinanza del Consiglio federale per l’attuazione delle disposizioni di legge modificate della LFINMA, della LSR e della LBN non è prevista e non è necessaria. L’esecuzione delle disposizioni modificate compete rispettivamente alla FINMA, all’ASR o alla BNS, che sono state consultate e hanno partecipato all’elaborazione del progetto da porre in consultazione. In casi particolari è possibile coinvolgere nell’esecuzione il DFF o l’UFG71.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 42a
Variante A (inasprimento della procedura di assistenza amministrativa con l’abroga-
zione dei diritti di audizione e di ricorso dei clienti)
Capoversi 2, 4–6
L’attuazione, in particolare, di questa variante consentirebbe di creare un quadro giuridico chiaro e coerente per la collaborazione internazionale dell’autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari, da un lato, e gli assoggettati alla vigilanza, dall’altro, contribuendo così a rafforzare decisamente il ruolo globale e la reputazione della piazza finanziaria svizzera.
Il bisogno di protezione degli interessati deve, nonostante la modifica del capoverso 2 e l’abrogazione dei capoversi 4–6 dell’articolo 42a LFINMA, continuare a essere garantito nella procedura di assistenza amministrativa della FINMA nei termini del principio della specialità e della confidenzialità di cui all’articolo 42 capoverso 2 LFINMA e del principio di proporzionalità di cui all’articolo 42 capoverso 4 LFINMA. Nella procedura di assistenza amministrativa della FINMA deve altresì essere mantenuto l’obbligo di verificare concretamente se esiste un sospetto iniziale sufficiente prima di prestare l’assistenza amministrativa richiesta. Con la modifica del capoverso 2 e l’abrogazione dei capoversi 4–6, una procedura amministrativa secondo la PA resta possibile nell’ambito della procedura di edizione (ottenimento di informazioni) secondo il capoverso 1, e segnatamente nel caso in cui il detentore delle informazioni si opponga alla consegna dei dati72. Non è invece più prevista una procedura amministrativa con diritto di audizione e di ricorso dei clienti interessati con riferimento all’assistenza amministrativa prestata dalla FINMA e alla trasmissione di informazioni secondo l’articolo 42 capoverso 2 LFINMA. In altre parole, la trasmissione di informazioni da parte della FINMA all’autorità estera richiedente deve avvenire senza formalità, purché sussista il sospetto inziale e siano adempiuti
71 Cfr. art. 42bbis cpv. 2 LFINMA, art. 50bbis cpv. 2 LBN e art. 26 cpv. 3 LSR.
72 Se un detentore se un detentore delle informazioni si oppone alla consegna dei dati alla FINMA (cpv. 1) questa procedura amministrativa ha per oggetto unicamente la consegna e non attribuisce alcuna qualità di parte riguardo alla trasmissione da parte della FINMA alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.