Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

i principi in materia di proporzionalità, confidenzialità e specialità. Secondo la nuova regolamentazione, segnatamente dopo l’abrogazione dell’articolo 42a capoverso 4 LFINMA, la FINMA non avrà nemmeno più l’obbligo di informare a posteriori i clienti interessati73.

Nella procedura di edizione, la consultazione degli atti resta garantita unicamente secondo il capoverso 3. La FINMA può negare la consultazione della corrispondenza con le autorità estere. È fatto salvo l’articolo 28 PA.

Variante B

Capoverso 2

Il bisogno di protezione degli interessati deve continuare a essere garantito nella procedura di assistenza amministrativa della FINMA nei termini del principio della specialità e della confidenzialità di cui all’articolo 42 capoverso 2 LFINMA e del principio di proporzionalità di cui all’articolo 42 capoverso 4 LFINMA. Nella procedura di assistenza amministrativa, la FINMA dovrà continuare a verificare concretamente se esiste un sospetto iniziale sufficiente prima di prestare l’assistenza amministrativa richiesta. Inoltre, nel quadro della procedura di edizione (ottenimento di informazioni) secondo il capoverso 1, il detentore delle informazioni deve mantenere la possibilità concessa dalla PA di opporsi alla consegna dei dati.

Nel caso di fornitori di servizi finanziari che sono assoggettati alla vigilanza in Svizzera o all’estero ai sensi dell’articolo 3 LFINMA, la FINMA già oggi non accorda alcun diritto procedurale secondo la PA, a maggior ragione se si considera che questi fornitori devono adempiere obblighi di informazione e collaborazione particolari nei confronti delle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari (per gli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA cfr. art. 29 LFINMA). Quindi, le informazioni «specifiche di un istituto» ovvero che si riferiscono all’istituto assoggettato alla vigilanza vengono già oggi trasmesse al di fuori della procedura prevista dalla PA e in modo informale74. In conformità con la giurisprudenza consolidata75 questa prassi vigente deve ora essere espressamente recepita nell’articolo 42a capoverso 2 lettera a LFINMA.

Anche i dati dei collaboratori di qualsiasi livello gerarchico sono considerati informazioni istituzionali e possono essere trasmessi in modo informale, fatto salvo il principio di proporzionalità76.

La procedura del cliente deve essere abrogata anche nei casi in cui i clienti operano in relazione al mercato estero e la richiesta estera di assistenza amministrativa riguarda un reato di abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato77. Ciò avviene in analogia

73 Possono essere trasmessi in modo informale anche i dati dei collaboratori degli assoggettati alla vigilanza di qualsiasi livello gerarchico, nel rispetto del principio di proporzionalità (messaggio concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria, FF 2014 6445, in particolare 6576). Al riguardo giova precisare che le disposizioni sull’assistenza amministrativa sancite dalle leggi sui mercati finanziari prevalgono, come lex specialis, sulla LPD (cfr. al riguardo le sentenze del TAF B-821/2020 del 21 luglio 2020 consid. 2; B-6371/2018 dell’8 marzo 2019 consid. 4.3.1; B-7773/2015 del 16 marzo 2016 consid. 5; B-2460/2015 del 15 novembre 2015 consid. 3.4.3).

74 Messaggio concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria, FF 2014 6445, in particolare 6576; Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2a ed., Berna 2001, pag. 182 seg., se un detentore delle informazioni si oppone alla consegna dei dati (cpv. 1) questa procedura amministrativa ha per oggetto unicamente la consegna e non attribuisce alcuna qualità di parte riguardo alla trasmissione alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

75 DTAF 2008/66 consid. 2.2; DTF 127 II 323 consid. 3a.bb

76 Messaggio concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria, FF 2014 6445, in particolare 6576

77 Le fattispecie «follow the money» inerenti ai reati di abuso di informazioni privilegiate o alla manipolazione del mercato sono incluse secondo il tenore dell’art. 42a cpv. 2. lett. b LFINMA.